Rateizzazione della plusvalenza valida anche senza l’opzione, qualora attuata per fatti concludenti

by admintrib

Con l’Ordinanza 22 settembre 2021 n. 25630 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Sorrentino, Rel. D’Angiolella) respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e quello incidentale del curatore della società contribuente avverso ad una sentenza della CTR Campania.

Con riferimento al primo dei due, l’Agenzia lamentava in particolare il fatto che la contribuente non avesse compilato la dichiarazione dei redditi, per l’anno 2007, nella parte specificamente destinata all’opzione per la rateizzazione delle plusvalenze nell’anno in corso e nei quattro anni successivi (art. 86, comma 4, del t.u.i.r.). In tal modo la contribuente, secondo l’Agenzia, non avrebbe potuto beneficiare della rateazione.

I Giudici rilevano al riguardo che, pur non barrando la specifica casella di opzione la società aveva portato a tassazione un quinto della plusvalenza nel 2007 e aveva recuperato a tassazione nell’anno successivo (2008) il secondo quinto della plusvalenza in continuità con la scelta effettuata per l’anno 2007. Il giudice di appello, al riguardo, aveva ritenuto che il comportamento tenuto dalla società fosse da considerarsi concludente «sotto il profilo della scelta di diluire in cinque anni la tassazione della sopravvenienza del 2007» e che da tale omissione, avente natura meramente formale, non poteva farsi discendere l’impossibilità di rateizzare la plusvalenza, essendo tale conseguenza prevista esclusivamente in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e non in caso di mancata indicazione nell’apposita casella della richiesta di rateizzazione nella dichiarazione regolarmente presentata.

Secondo la Cassazione, nella fattispecie in esame, ove risulta acclarato dal giudice di appello che la plusvalenza è stata effettivamente rateizzata in quote costanti che sono confluite nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni in contestazione, non v’è motivo di discostarsi dai su esposti principi, considerato che il comportamento concludente della società contribuente ha realizzato, per facta concludentia, quella manifestazione di volontà di scegliere la rateizzazione del quinto di cui all’art. 86, quarto comma, d.P.R. n. 917/86.

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