L’Ordinanza 4 novembre 2025 n. 29086 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, (Pres. Lenoci, Rel. Tartaglione) si occupa del caso di una ditta individuale cui era stata accertata una sopravvenienza attiva ex art. 88 TUIR a causa del venir meno di un debito per il fatto che la società creditrice fosse stata cancellata dal registro delle imprese.
Il contribuente si era opposto a tale prospettazione in entrambi i gradi di merito, con risultati non positivi.
Giunta la questione in cassazione, con il primo motivo di ricorso il contribuente, con esclusivo riferimento alla ripresa relativa alla insussistenza del debito, deduceva in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la “falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, dell’art. 88, primo comma, TUIR (D.P.R. n. 917/1986) e dell’art. 2495 cod. civ.”. Lamentava che erroneamente la CTR aveva ritenuto estinto il credito per effetto della cancellazione della società creditrice del registro delle imprese. Argomentava, diversamente, che secondo la giurisprudenza di legittimità detta cancellazione non comporta l’estinzione dei rapporti giuridici facenti capo alla società e, in particolare, la rinuncia ai diritti di credito.
Per la Corte il motivo è fondato.
I Giudici di Legittimità precisano al riguardo che la questione degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese sui crediti vantati dall’ente è stata recentemente risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 16/07/2025, n. 19750). Si è affermato che “l’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall’ex-socio – o nei cui confronti quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società -l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito”.
Nella specie, secondo la Corte, la CTR, ritenendo estinto il debito per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese ‘a prescindere dalla considerazione che dal bilancio finale di liquidazione presentato non risultano crediti verso la ditta, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enucleati. Infatti, se da un lato è vero che ai fini de quibus è irrilevante la mancata annotazione del credito nel bilancio di liquidazione, dall’altro lato la cancellazione della società dal registro delle imprese non comporta tout court l’estinzione del credito vantato.
