Loris Capirossi: la sentenza di Cassazione elimina almeno l’IRAP.

by Luca Mariotti

Giunge all’epilogo con la sentenza 21 gennaio 2015, n. 961 il giudizio tributario a carico del noto motociclista Loris Capirossi fatto oggetto di un consistente accertamento fiscale sul presupposto di una attrazione a tassazione in Italia, a fronte di una residenza monegasca dichiarata, dei propri redditi.

La sentenza spiega come l’Agenzia aveva rilevato che il pilota, anagraficamente residente nel Principato di Monaco, avesse in realtà mantenuto domicilio in Italia avendo rilevato in locazione da società olandese, gerente la sua immagine e attività sportiva, un immobile di prestigio acquistato con l’Interessamento della madre da società controllata monegasca, fiscalmente rappresentata in Italia dalla nonna dello stesso contribuente. Osservava, inoltre, che l’utenza elettrica della villa era intestata al pilota, il quale manteneva in Italia continui contatti con familiari, tifosi e media e che l’intrecciarsi dì rapporti economici e familiari attorno a lui e alte società estere andava ricondotto alla volontà del contribuente di conservare la relazione domiciliare in Italia e i benefici derivanti dalla residenza fiscale in Stato a fiscalità privilegiata. Sottolineava, in proposito, i rilevanti consumi elettrici rilevati sull’utenza intestata al motociclista. Altro elemento sottolineato dai verificatori era stato la sostanziale compartecipazione alla scuola di guida sicura gestita dal fratello con presenza fisica e apporti.

Ne derivava il convincimento che non fosse stata superata la presunzione di legge (art. 2, comma 2-bis, TUIR) e che, anzi, fosse confermata nei fatti la permanenza in Italia del centro di affari, interessi e legami personali richiesti (art. 43 c.c.). Ricordiamo che  il comma 2-bis dell’art. 2 TUIR è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e nel testo applicabile ratione temporis, stabiliva che “si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale — privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale”

Le doglianze del contribuente vengono tutte respinte dalla Corte ad eccezione di quella riguardante l’applicazione dell’IRAP. Per la Cassazione in pratica gli sportivi devono essere considerati alla stregua degli artisti.  La sezione tributaria, infatti, pronunziando sui similari rapporti tra IRAP e attività artistiche, ha già affermato che II giudice di merito non può desumere l’esistenza di un’autonoma organizzazione dal solo fatto che l’esercente un’attività artistica disponga di un agente e stipuli contratti con una società organizzatrice di spettacoli, senza estendere l’accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, dei due rapporti giuridici e senza prendere in esame le prove fornite dal contribuente. [fusion_builder_container hundred_percent=”yes” overflow=”visible”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”no” center_content=”no” min_height=”none”][Cass 7828/2010].

Considerazioni similari devono farsi riguardo alla posizione di uno sportivo che dispone di contatti con società estere per la cura dell’immagine e dell’attività agonistica e che, per loro tramite, stipula contratti con sponsor e scuderie, il che non pare di per sé stesso sufficiente a dimostrare che il contribuente svolga la propria attività agonistica attraverso forme di organizzazione propria.[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

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