Lista Falciani utilizzabile negli accertamenti fiscali.

by Luca Mariotti

Ricordiamo in primo luogo che avevamo già trattato di una vicenda nella quale la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 8606 del 28 aprile 2015 (gemella della 8605 dello stesso giorno) si è pronunciata sul contrasto giurisprudenziale formatosi tra le varie Commissioni Tributarie in merito all’utilizzabilità o meno della cosiddetta “Lista Falciani”.

Si tratta com’è noto di un documento contenente i nomi di presunti evasori che Hervè Falciani, dipendente della banca svizzera HSBC, aveva prelevato dal sistema informatico della banca stessa. In termini di diritto interno il Sig. Falciani avrebbe quindi compiuto il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.) e quello di appropriazione indebita di dati personali (articoli 846 e 61, n. 11, c.p.). Da qui il dubbio di utilizzabilità in giudizio di dati provenienti da un comportamento illecito. La prima pronuncia è stata del Tribunale di Pinerolo che ha negato l’utilizzabilità con decreto del 4 ottobre 2011. Poi è stata la volta delle Commissioni Tributarie che hanno dato, per la verità, risposte tra loro contrastanti. Chi ha deciso per l’inutilizzabilità ha fatto prevalere l’illegittima acquisizione del materiale. Materiale che è stato consegnato alle autorità francesi da Falciani. Tale illegittimità è del resto stata accertata in Francia dalla Corte d’Appello di Parigi (sentenza 8 febbraio 2011) e confermata dalla Corte di Cassazione francese (sentenza n. 11/13097 del 2013).

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 17503 del 1° settembre 2016 della VI Sezione, torna ad occuparsi della questione in una vicenda nella quale il contribuente, vittorioso nei gradi di merito, ha giocato la propria linea difensiva, tra l’altro, sulla inutilizzabilità di elementi acquisiti dall’amministrazione finanziaria francese con i canali previsti dalla direttiva 77/779 e sulla violazione della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata con la Francia.

Per la Corte invece in tema di accertamento tributario, è legittima l’utilizzazione di qualsiasi elemento con valore indiziario, anche acquisito in modo irrituale, ad eccezione di quelli la cui inutilizzabilità discende da una specifica previsione di legge e salvi i casi in cui venga in considerazione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, quali l’inviolabilità della libertà personale, del domicilio etc. (Cass. 24293/2011), non rinvenendosi nell’ordinamento tributario una disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 191 cpp, a norma del quale “le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.

Secondo la VI Sezione non è condivisibile la statuizione di inutilizzabilità, contenuta nell’impugnata sentenza, atteso che l’Amministrazione finanziaria, nella sua attività di accertamento dell’evasione fiscale, può — in linea di principio — avvalersi di qualsiasi elemento con valore indiziario, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una disposizione di legge o dal fatto di essere stati acquisiti dall’Amministrazione, in violazione di un diritto del contribuente.

Sono perciò utilizzabili nell’accertamento e nel contenzioso con il contribuente, i dati bancari acquisiti dal dipendente di una banca residente all’estero e ottenuti dal fisco italiano mediante gli strumenti di cooperazione comunitaria, senza che assuma rilievo l’eventuale illecito commesso dal dipendente stesso e la violazione dei doveri di fedeltà verso l’istituto datore di lavoro e di riservatezza dei dati bancari, che non godono di copertura costituzionale e di tutela legale nei confronti del fisco medesimo. Spetta al giudice di merito, in caso di rilievi avanzati dall’amministrazione, valutare se i dati in questione siano attendibili, anche attraverso il riscontro delle contestazioni mosse dal contribuente.

A parte le molte considerazioni che si potrebbero fare sui diritti fondamentali di base violati in una vicenda come questa bisognerebbe meglio comprendere come il contribuente possa difendersi, nel caso i dati che lo riguardano non fossero veritieri, in un giudizio che non ammette prova testimoniale, fondato nel caso specifico su documenti acquisiti illecitamente e di autenticità non verificata e garantita da alcun giudice estero.

Ci riserviamo quindi un approfondimento ulteriore.

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