La Cassazione sugli effetti della costituzione tardiva dell’Ufficio nel giudizio tributario.

by Luca Mariotti

L’articolo 23 del D.Lgs 546/92 tratta della costituzione nel giudizio tributario della parte resistente. Esso prevede che l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscano in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale. La costituzione in giudizio, da fare, appunto nei sessanta giorni, si attua mediante il deposito presso la segreteria della commissione del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

Tale riepilogo del disposto dell’articolo 23 ci serve per commentare la Sentenza della Corte di Cassazione di oggi, 10 giugno 2016, n. 11943.

Secondo la Suprema Corte, se l’Ufficio si costituisce non entro i sessanta giorni previsti dalla norma citata ma nei termini per la presentazione delle memorie ai sensi dell’articolo 32 (come talvolta ancora capita) non gli è più consentito di esporre nelle proprie controdeduzioni tutte le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’Ufficio. Nel caso specifico l’Ufficio aveva introdotto una eccezione di prescrizione, la quale non è rilevabile d’ufficio a norma dell’art. 2938 cod. civ.

Ne consegue, secondo la Corte, che l’eccezione di prescrizione non può essere dedotta per la prima volta con la memoria illustrativa prevista dall’art. 32 comma 2 decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, la quale non può determinare un ampliamento dell’oggetto del giudizio attraverso l’allegazione di fatti nuovi, impeditivi all’accoglimento del ricorso, non esposti nelle controdeduzioni.

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