Il contributo di solidarietà sulle “pensioni d’oro” passa il vaglio di costituzionalità.

by Luca Mariotti

Depositate il 13 luglio 2016 le motivazioni della Sentenza n. 173 della Corte Costituzionale che ha deciso relativamente ai giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 483, 486, 487 e 590, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sollevati dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per la Regione Veneto (r.o. n. 65 del 2015), per la Regione Umbria (r.o. n. 163 del 2015), per la Regione Campania (r.o. n. 91 e n. 340 del 2015) e per la Regione Calabria (r.o. n. 109 e n. 119 del 2015), per contrasto con i parametri di cui agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136, della Costituzione.

Alcuni principi sono degni di grossa attenzione perché veicolano questo contributo ad onta di quanto successo in passato (cfr. Sentenza n. 116/2013).

Secondo la Corte il prelievo istituito dal comma 486 della norma impugnata non è configurabile come tributo non essendo acquisito allo Stato, nè destinato alla fiscalità generale, ed essendo, invece, prelevato, in via diretta, dall’INPS e dagli altri enti previdenziali coinvolti, i quali – anziché versarlo all’Erario in qualità di sostituti di imposta – lo trattengono all’interno delle proprie gestioni, con specifiche finalità solidaristiche endoprevidenziali, anche per quanto attiene ai trattamenti dei soggetti cosiddetti “esodati”. Si tratta, del resto, di una misura non strutturalmente dissimile da quella a suo tempo introdotta dall’art. 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Norma, quest’ultima, che la stessa Corte ebbe a ritenere non in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto «volta a realizzare un circuito di solidarietà interno al sistema previdenziale» (ordinanza n. 22 del 2003), e neppure contraria agli artt. 2, 36 e 38 Cost. (ordinanza n. 160 del 2007).

In linea di principio, secondo la Corte, il contributo di solidarietà sulle pensioni può ritenersi misura consentita al legislatore ove la stessa non ecceda i limiti entro i quali è necessariamente costretta in forza del combinato operare dei principi, appunto, di ragionevolezza, di affidamento e della tutela previdenziale (artt. 3 e 38 Cost.), soprattutto se volta a “puntellare” il sistema previdenziale.

Anche in questa ottica, tuttavia, un contributo sulle pensioni costituisce una misura del tutto eccezionale, nel senso che non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema di previdenza. Inoltre, l’incidenza sulle pensioni (ancorché) “più elevate” deve essere contenuta in limiti di sostenibilità e non superare livelli apprezzabili: per cui, le aliquote di prelievo non possono essere eccessive e devono rispettare il principio di proporzionalità, che è esso stesso criterio, in sé, di ragionevolezza della misura.

Tali condizioni appaiono per la Corte Costituzionale “sia pur al limite” rispettate nel caso dell’intervento legislativo in esame.

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