IVA di gruppo ammessa anche in presenza di controllo indiretto sulla partecipata

by AdminStudio

“Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l’applicazione della disciplina della liquidazione dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, l’ente o la società controllante può esercitare il possesso delle quote o delle azioni superiori al cinquanta per cento sia in via diretta che in via indiretta, così come previsto dall’art. 2 del D.M. 13 dicembre 1979. Ai fini del controllo indiretto, il possesso delle quote o delle azioni superiori al cinquanta per cento della società controllata può essere conseguito, da parte dell’ente o della società controllante, anche sommando le quote o le azioni possedute da più società direttamente controllate”.

Con questo principio, enunciato con sentenza n. 16020 del 25 maggio 2026, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Nonno) ha chiarito la latitudine della nozione di “controllo indiretto” ai fini dell’accesso al regime della disciplina della liquidazione IVA di gruppo ex art. 73, terzo comma, d.P.R. 633/1972.

Il caso trae origine da un avviso di accertamento IVA 2015 emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società capogruppo, cui l’Amministrazione contestava l’assenza dei presupposti soggettivi per l’adesione alla liquidazione di gruppo, sul presupposto che la stessa non detenesse, neppure indirettamente, una partecipazione superiore al 50% nella S.r.l. appartenente al gruppo iva. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva invece riconosciuto la legittimità del regime, valorizzando il possesso indiretto attraverso due controllate, ciascuna titolare del 37,5% della partecipata.

La Cassazione, investita del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, respinge la censura di violazione dell’art. 73, terzo comma, e dell’art. 2 del D.M. 13 dicembre 1979, confermando la decisione di merito e, soprattutto, enunciando un principio di diritto destinato ad avere significativa ricaduta applicativa.

Il Collegio ricostruisce preliminarmente il quadro unionale in materia di gruppo IVA, richiamando l’art. 11 della direttiva 2006/112/CE e la giurisprudenza della Corte di giustizia (in particolare NGD mbH, Larentia + Minerva, Commissione/Svezia), per sottolineare come il baricentro del sistema sia rappresentato dall’esistenza di vincoli finanziari, economici e organizzativi “stretti”, e non da prefissati cut-off partecipativi. In tale prospettiva, l’ordinamento dell’Unione non impone affatto, se non in via eccezionale e per finalità antiabuso, la presenza di una partecipazione e di una maggioranza di diritti di voto superiori ad una determinata soglia, rimettendo agli Stati membri la possibilità di introdurre requisiti quantitativi purché proporzionati agli obiettivi di contrasto a frodi ed elusione.

Muovendo da questo dato, la Corte ribadisce la netta distinzione strutturale tra disciplina del gruppo IVA (artt. 70-bis ss. d.P.R. 633/1972) e regime di liquidazione di gruppo ex art. 73, ma afferma al contempo che i principi unionali possono ormai fungere da criterio interpretativo anche di quest’ultimo, data la sostanziale convergenza di finalità.

Sul piano interno, il punto dirimente sta nella lettura dell’art. 2 del D.M. 13 dicembre 1979, che qualifica come controllate le società le cui azioni o quote siano possedute “per una percentuale superiore al cinquanta per cento” dall’ente o società controllante “o da un’altra società controllata da questi”. Secondo la Cassazione, tale formulazione non impone una rigida unitarietà del soggetto intermedio, ma ammette che il requisito del controllo indiretto possa essere soddisfatto sommando le partecipazioni detenute da una pluralità di società a loro volta direttamente controllate dalla capogruppo, purché il complessivo ammontare superi il cinquanta per cento del capitale della partecipata.

Sotto il profilo funzionale, l’argomento centrale è che, in presenza di un controllo “a catena” che consenta alla capogruppo di imporre la propria volontà sulla società a valle, non vi è alcuna ragione, né sul piano della neutralità IVA né su quello dell’antiabuso, per differenziare tale situazione dal controllo diretto; la somma delle partecipazioni delle controllate esprime infatti una posizione di dominio equivalente, pienamente coerente con la nozione ampia di controllo rilevante nel diritto dell’Unione.

L’Amministrazione, osserva il Collegio, non offre elementi idonei a dimostrare che una lettura siffatta possa agevolare pratiche elusive o fraudolente; di conseguenza, un’interpretazione più restrittiva del requisito partecipativo, fondata su una lettura letterale e formalistica del D.M. 1979, si porrebbe in contrasto con il canone di proporzionalità e con la stessa ratio del regime di liquidazione di gruppo.

Il ricorso dell’Agenzia viene così respinto.

 

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