“Ai fini dell’ammissibilità alla definizione agevolata delle liti tributarie ex D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, la nozione di atto impositivo deve essere interpretata in senso sostanziale e non meramente formale. Rientra in tale categoria e, pertanto, è definibile, anche l’atto con cui l’Amministrazione finanziaria nega un’agevolazione fiscale, come il disconoscimento di un credito d’imposta, poiché tale provvedimento, incidendo unilateralmente sulla sfera giuridica del contribuente e determinando un maggior carico tributario, produce un effetto equivalente a quello di un avviso di accertamento”.
Questo il principio di diritto enucleato con sentenza n. 21278 del 23 giugno 2026 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Crucitti, Rel. De Rosa). I Giudici affrontano un tema di particolare rilievo sistematico in materia di definizione agevolata delle liti tributarie ex art. 6 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, con riferimento alle controversie aventi ad oggetto il diniego di agevolazioni fiscali, nella specie un credito d’imposta per ricerca e sviluppo in ambito IRES.
Il contenzioso trae origine da avvisi di rettifica IRES e IRAP relativi al 2008 emessi nei confronti della consolidata e della consolidante, nei quali, tra l’altro, l’Ufficio contestava la spettanza del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, con conseguente maggiore carico tributario. La contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 D.L. 119/2018, ma l’Agenzia delle Entrate aveva negato la definizione limitatamente all’avviso IRES, sostenendo che il diniego di un beneficio fiscale (credito d’imposta) non integrasse una “lite su atto impositivo” avente un valore definibile, bensì un semplice disconoscimento di agevolazione, privo di un recupero di somme in senso proprio.
La Cassazione qualifica prioritario, rispetto al ricorso erariale sulla sentenza della CTR, l’esame del ricorso della società avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata, riconoscendo la centralità del quesito nomofilattico circa l’estensione della nozione di “atto impositivo” ai fini dell’accesso al condono agevolato. Richiamando le Sezioni Unite del 2021 e la prassi amministrativa (circ. n. 6/E del 2019, richiamata dalla circ. n. 9/2023), la Corte ribadisce che, ai fini della definizione, rileva la natura sostanziale dell’atto e non il suo nomen iuris, con adozione di un criterio funzionale e di un’interpretazione tendenzialmente “favorabilis” delle norme premiali, coerente con la loro ratio deflattiva e con l’esigenza di evitare irragionevoli disparità di trattamento tra contribuenti.
Viene così valorizzata una nozione ampia di “atto impositivo”, inteso come provvedimento che, al termine di un procedimento, esercita autoritativamente il potere di imporre il pagamento del tributo incidendo unilateralmente sulla sfera giuridica del contribuente, a prescindere dalla formale qualificazione come avviso di accertamento, avviso di liquidazione o altro atto che esprima per la prima volta una maggiore pretesa fiscale.
In questa prospettiva, il diniego di un’agevolazione (esenzione, credito d’imposta, ecc.) è considerato dalla Corte funzionalmente speculare a un avviso di accertamento, perché il mancato riconoscimento del beneficio determina automaticamente un maggior carico tributario rispetto a quello ritenuto dovuto dal contribuente; escludere tali liti dalla definizione agevolata equivarrebbe a introdurre una discriminazione irragionevole tra chi è destinatario di un atto formalmente impositivo e chi subisce, con effetti identici, un diniego di agevolazione. La Cassazione richiama, a sostegno, il consolidato orientamento formatosi sul condono ex L. n. 289/2002, art. 16, secondo cui la natura impositiva dell’atto va individuata in base alla sua effettiva funzione – espressione, anche per la prima volta, di una maggiore pretesa fiscale – e non alla denominazione formale; tale impostazione è estesa ora anche alle liti da definire ex D.L. 119/2018.
Da ciò discende l’accoglimento del ricorso della contribuente contro il diniego di definizione agevolata, con dichiarazione di estinzione del giudizio e compensazione integrale delle spese.
La decisione assume un rilievo pratico notevole perché consolida un orientamento estensivo della nozione di atto impositivo ai fini delle procedure deflattive, aprendo all’accesso alla definizione agevolata anche per le liti incentrate su dinieghi di crediti d’imposta e, più in generale, di agevolazioni fiscali, e fornisce un parametro ermeneutico orientato all’analisi caso per caso della funzione sostanziale dell’atto impugnato, in linea con la logica premiale e deflattiva del legislatore tributario.
