La Corte di cassazione, Sezione tributaria, con ordinanza n. 20317 del 17 giugno 2026, Presidente Andreina Giudicepietro, Relatore Valentino Lenoci, ha affrontato in modo innovativo il rapporto tra agevolazioni Tremonti ambiente, qualifica di PMI e presenza di un investitore istituzionale dotato di poteri di veto su talune operazioni societarie.
Il caso riguardava una società che aveva effettuato importanti investimenti in impianti fotovoltaici e aveva chiesto il rimborso di IRES e addizionale IRES su più annualità, in base al meccanismo dell’art. 6, commi 13–19, della legge n. 388/2000. Per accedere all’agevolazione, era necessario che la contribuente fosse qualificabile come piccola o media impresa ai sensi del D.M. 18 aprile 2005, che recepisce la Raccomandazione 2003/361/CE. L’Agenzia delle entrate aveva negato il rimborso sostenendo che, tramite una catena partecipativa e contrattuale, un grande gruppo assicurativo internazionale esercitasse di fatto un controllo dominante sulla società, escludendone la natura di PMI.
Le commissioni tributarie avevano avallato l’impostazione dell’Ufficio, attribuendo particolare rilievo ad un potere di veto riconosciuto all’investitore istituzionale su determinate operazioni societarie (ad esempio modifiche statutarie, operazioni straordinarie, assunzione di indebitamento oltre soglie prefissate). Secondo i giudici di merito, tale veto costituiva indice di una influenza dominante incompatibile con lo status di PMI.
La Cassazione, ribaltando la prospettiva, muove da una ricostruzione sostanziale della nozione di “partecipazione dominante” e di “influenza determinante” nel diritto tributario. Richiamando precedenti in materia di esterovestizione e di transfer pricing, la Corte ricorda che, ai fini fiscali, ciò che rileva non è solo la struttura formale dei rapporti partecipativi, ma il centro effettivo delle decisioni imprenditoriali: la controllante è tale quando si appropria dell’impulso strategico, orienta le scelte fondamentali e, di fatto, assume su di sé il rischio d’impresa.
In questa chiave, vengono distinti i poteri tipici del socio di controllo — come la nomina e la revoca degli amministratori, l’indirizzo delle politiche aziendali, la definizione del piano industriale — dai poteri di veto “difensivo” che gli investitori istituzionali si riservano per tutelare l’integrità del proprio investimento e del risparmio gestito. Questi ultimi, osserva la Corte, sono usuali nel mercato finanziario regolato e non implicano necessariamente una eterodirezione dell’attività.
Analizzando la fattispecie concreta, la Cassazione verifica che l’investitore istituzionale: (i) non aveva la possibilità di nominare o revocare direttamente gli amministratori della società agevolata; (ii) non partecipava alla gestione quotidiana né alla definizione del piano industriale; (iii) si limitava a disporre di un veto su operazioni potenzialmente pregiudizievoli (ad esempio indebitamento eccessivo, atti straordinari ad alto rischio), volto più a prevenire abusi che a imporre proprie strategie. Ne deriva che tali poteri di veto non sono espressione di una influenza dominante in senso sostanziale, ma strumenti di controllo prudenziale coerenti con la funzione di un investitore istituzionale.
Da ciò il principio, favorevole al contribuente, secondo cui la perdita dello status di PMI — con conseguente decadenza dall’agevolazione Tremonti ambiente — richiede la prova che l’impresa sia effettivamente eterodiretta da un altro soggetto, capace di incidere sulle scelte strategiche e sulla governance. Un mero veto di protezione, in assenza del potere di nominare/revocare gli amministratori o di imporre un determinato indirizzo gestionale, non integra la “partecipazione dominante” richiesta dal D.M. 18 aprile 2005.
La Corte cassa quindi la sentenza impugnata e rinvia al giudice di merito affinché, alla luce di tale criterio, accerti se la società mantenga la qualifica di PMI e verifichi anche gli ulteriori requisiti oggettivi dell’investimento ambientale. La decisione assume rilievo sistemico perché consente alle PMI del settore energetico e ambientale di aprirsi al capitale di fondi e assicurazioni senza temere automaticamente la perdita delle agevolazioni fiscali, purché la governance resti effettivamente autonoma. Al contempo, impone all’amministrazione finanziaria, quando intenda contestare lo status di PMI, di dimostrare non solo la presenza di un socio forte o di clausole di veto, ma la concreta esistenza di un potere di direzione che trasferisca altrove il reale centro decisionale dell’impresa.
