Ancora aperture dalla giurisprudenza sull’IRAP professionisti.

by Luca Mariotti

L’Ordinanza n. 17671 del 6 settembre 2016 della VI Sezione (Pres. Iacobellis, Rel. Iofrida) accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate basato su questioni procedimentali e sulla valutazione di allegazioni probatorie da parte della CTR, evidentemente non corrette secondo la Cassazione.

Ma ribadisce i principi enunciati in merito all’IRAP dei professionisti e alle relative soglie di esenzione da alcune sentenze recentissime della Corte stessa, favorevoli al contribuente.

In primo luogo, quanto al riferimento alla presenza di un dipendente, il problema (per il contribuente in questione, un medico) viene posto  nella valutazione che il Giudice di appello avrebbe dovuto effettuare rispetto ai principi enunciati recentemente dalle Sezioni Unite (n. 9451/2016). Ovvero se egli si sia avvalso in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Quindi viene ribadito che quest’ultimo tipo di lavoratore non rileva ai fini della determinazione del requisito dell’autonoma organizzazione.

Sul tema invece degli investimenti effettuati dal contribuente viene ripresa una recente posizione della Cassazione (cfr. n. 573/2016), per la quale la valutazione dell’entità dei beni strumentali non va considerata in valore assoluto (come ha fatto certa prassi indicando una soglia quantitativa coincidente con i vecchi importi dei contribuenti minimi), ma in relazione a ciò che può essere stimato come dotazione minima in rapporto alla tipologia dell’attività. Per certi tipi di attività dunque si avranno investimenti necessariamente maggiori senza che con ciò si determini il presupposto IRAP (si pensi a un medico analista o a un dentista, tanto per fare degli esempi).

Interessante il tenore letterale della precedente sentenza nel passaggio riportato nell’ordinanza depositata ieri: “anche una spesa consistente riferita all’acquisto di un macchinario indispensabile per l’esercizio della professione può rilevarsi inidonea a significare l’esistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione, tutte le volte in cui il capitale a tal fine investito non valga a rappresentare fattore aggiuntivo o moltiplicativo del valore rappresentato dalla mera attività intellettuale del professionista ma risulti ad essa asservito ai fini dell’acquisto di attrezzatura connaturata e indispensabile all’esercizio dell’attività medesima e come tale inidoneo ad assumere rilievo, quale fattore produttivo di reddito, distinguibile da quello rappresentato dalla stessa attività intellettuale c/o dalla professionalità del lavoratore autonomo”.

Sembra quindi che si aprano nuove prospettive quantomeno per la presentazione delle istanze di rimborso, magari in attesa del consolidarsi ulteriore di questo orientamento.

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