Ammortamento fiscale dei terreni non consentito. Ma cosa succede in casi particolari?

by Luca Mariotti

Rischia di finire alle Sezioni Unite la questione dell’ammortamento dell’area su cui sorge una pompa di benzina. L’Ordinanza 29 gennaio 2016 , n. 1703 della Corte di Cassazione infatti sottopone al Primo Presidente l’opportunità di devolvere alla cognizione delle sezioni unite le questioni interpretative sul caso specifico.

Riassumendo i termini della contesa, l’art. 67, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo applicabile all’epoca dei fatti, dispone, in tema di ammortamento dei beni materiali, che la deduzione delle quote di ammortamento sia ammessa in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti, stabiliti con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, per categorie di beni omogenei in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

Il d.m. 31 dicembre 1988, recante «coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali e strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni», alla tabella Gruppo IX, specie 2^ (Raffinerie di petrolio, produzione e distribuzione di benzina e petroli per usi vari, di oli lubrificanti e residuati, produzione e distribuzione di gas di petrolio liquefatto), nell’elencare specificamente i beni che compongono gli impianti stradali di distribuzione (chioschi, colonne di distribuzione, stazioni di imbottigliamento, stazioni di servizio), omette la citazione dei terreni.

L’Agenzia delle Entrate quindi ha affermato in tre gradi di giudizio l’indeducibilità delle quote di ammortamento.

Tuttavia la Corte valuta come nel caso specifico il terreno, che deve periodicamente essere soggetto ad una approfondita opera di bonifica, non ha, come di norma, una durata illimitata. Considera allora come il principio IAS 16 prevede (punti 58 e 59) che in questi casi, se il costo del terreno include i costi di smantellamento, rimozione e bonifica, la parte di costo relativa alla bonifica del terreno è ammortizzata durante il periodo di tempo in cui si perpetuano i  benefici ottenuti dall’avere sostenuto tali costi. In alcuni casi, il terreno stesso può avere una vita utile limitata, nel qual caso questo è ammortizzato in modo da riflettere i benefici che ne derivano.

Un’altra possibile opzione, secondo la Corte, potrebbe essere quella di includere il terreno nel costo del bene “stazione di servizio” e procedere all’ammortamento dell’intero valore.

In conclusione la questione che l’Ordinanza propone di portare all’attenzione delle Sezioni Unite riguarda le due predette interpretazioni alternative, ovvero di verificare se:

– il divieto di ammortamento dei costi di acquisizione dei terreni si applichi anche nel caso in cui emerga che il terreno che funga da area di sedime di un impianto di distribuzione carburanti abbia possibilità di utilizzazione limitate nel tempo;

– in virtù del regime di accessione che determina l’incorporazione dei fabbricati al suolo su cui sorge l’impianto di distribuzione dei carburanti, si possa inglobare il terreno nella nozione di stazione di servizio, ai fini dell’applicazione del coefficiente di ammortamento contemplato dal d.m. 31 dicembre 1988, richiamato dall’art. 67 del d.P.R. 917 del 1986, nel testo ratione temporis applicabile (prima delle modifiche del d.l. 223/2006).

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