Agevolazioni prima casa: spettano se l’acquirente possiede già un fabbricato non idoneo ad abitazione. La valutazione dell’idoneità e soggettiva e va valutata caso per caso.

by Luca Mariotti

La sentenza 05 febbraio 2016, n. 2278 della Corte di Cassazione è contraria alle ragioni del contribuente, che affermava la non idoneità ad abitazione del nucleo familiare di un appartamento preposseduto in cui i due figli, maschio e femmina, avrebbero dovuto condividere una stessa camera da letto.

Ma se andiamo oltre il caso specifico è interessante il principio affermato, del tutto in linea, come anche molte circolari dell’Agenzia e molte sentenze confermano, con la ratio della normativa che è quella di favorire l’accesso all’abitazione in ottemperanza anche a principi di rango costituzionale (art. 47).

La Corte rifacendosi a precedenti sentenze (Sez. 5, Sentenza n. 19738 del 23/12/2003) in materia di agevolazioni per l’acquisto della cosiddetta prima casa, disciplina prevista dall’art. 1 del D.L. n. 16 del 1993, afferma “Ai fini della fruizione delle agevolazioni tributarie per l’acquisto della cosiddetta prima casa, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, il requisito della non possidenza di altro fabbricato idoneo ad abitazione, previsto con formulazione analoga a quella dell’art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, sussiste quando l’acquirente possieda un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale era stata riconosciuta la spettanza del beneficio ad un contribuente che possedeva la quota di un appartamento che, oltre che per il fatto di essere locato a terzi, per le ridotte dimensioni era inidoneo ad essere destinato ad abitazione di un nucleo familiare composto da cinque persone).

Secondo la Corte l’idoneità va valutata caso per caso, e non solo sulla base di requisiti oggettivi, ma anche soggettivi con riferimento alle condizioni personali e familiari del contribuente. Che nel caso specifico, come detto, non sono ravvisati.

Ma il principio generale rimane ed è, riteniamo, di qualche rilievo evidenziarlo.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo