Accertamento con adesione e pausa feriale: che fare?

by Luca Mariotti

L’articolo 6, comma terzo del D.Lgs. 218/97 prevede che nel procedimento di accertamento con adesione “ Il termine per l’impugnazione indicata al  comma  2  e  quello  per  il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto accertata, indicato nell’articolo 60, primo comma, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, sono sospesi per un periodo di novanta giorni  dalla  data  di presentazione  dell’istanza  del   contribuente”.

Il “termine per l’impugnazione indicata al comma 2” è, con riferimento al comma citato, quello relativo “all’impugnazione  dell’atto  innanzi   la commissione tributaria provinciale”.

E qual è il termine per impugnare dinanzi alla commissione provinciale? A norma dell’articolo 21 primo comma del D.Lgs. 546/92 quello per il quale “Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilita’ entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato”. Termine soggetto, com’è noto, alla sospensione feriale di cui alla L. 742/69.

Quindi il termine per impugnare è di 60 giorni e tale termine è soggetto alla sospensione feriale. Se il computo dei 60 giorni intacca il mese di agosto, alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 12 settembre 2014 n.132, tale mese non si considera. E poiché l’accertamento con adesione sospende detto termine di impugnazione di altri 90 giorni alla fine si avranno 150 giorni per impugnare più, eventualmente, il mese di agosto che non viene considerato nel computo.

In questo senso anche la Circolare 69/2001 dell’Agenzia delle Entrate: “Il suddetto periodo di sospensione non costituisce peraltro termine  di riferimento  per  la  conclusione  del  procedimento  di  accertamento  con adesione; la sottoscrizione dell’atto di adesione può  infatti  validamente intervenire  entro  il  termine  ultimo  di  impugnazione,   per   la   cui determinazione deve correttamente tenersi conto sia dell’intero periodo  di sospensione previsto dal D.Lgs. n. 218 del 1997, sia dell’eventuale periodo di sospensione feriale prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742”.

Anche l’interrogazione a risposta immediata n. 5-06008 del 9 luglio 2015  presentata da Daniele Pesco alla VI Commissione finanze della Camera dei deputati e che aveva per oggetto “Chiarimenti circa il cumulo tra il periodo di sospensione  dei  termini  per l’impugnazione in seguito alla presentazione  dell’istanza  di  accertamento con adesione e il periodo di sospensione feriale dei termini processuali” è in linea con questa lettura. Perlomeno nella risposta del Sottosegretario Pier Paolo  Baretta.

In realtà tale interrogazione venne presentata poiché la Corte di Cassazione, nell’Ordinanza n. 11632 del 5 giugno 2015 Pres. Cicala,  Est. Conti aveva sovvertito questa consolidata lettura del quadro normativo, affermando tra l’altro: “Nessun errore in diritto risulta avere commesso  la  CTR   che   ha correttamente ritenuto  di  non  applicare  la   sospensione   del   periodo feriale al termine di 90 giorni relativo all’accertamento con   adesione”. Cioè la sospensione feriale dei termini processuali non vale per l’accertamento con adesione, che ha carattere amministrativo e non processuale.

Sembrava che si trattasse di un precedente isolato. Invece ancora la VI Sezione con l’Ordinanza n. 7995 del 20 aprile 2016 Pres. Iacobellis, Est. Conti ha avallato la precedente massima stabilendo che: “In  questa  direzione,  superando  l’orientamento  espresso  da  Cass.  n. 2682/11, si è ormai stabilmente affermato che la sospensione del termine per l’impugnazione degli atti d’imposizione tributaria prevista  dal  D.Lgs.  n. 218 del 1997, art. 6, comma 3, è  volta  a  garantire  un  concreto  spatium deliberandi in vista dell’accertamento  con  adesione  (il  cui  esperimento resta, appunto, consentito) e va riferita al relativo procedimento,  che  ha natura amministrativa”. Non cumulabilità, quindi. Superando ogni contrario orientamento!!!

Siamo fermamente convinti che una semplice lettura delle norme possa risolvere il problema. Certo è che la posizione della VI Sezione, pur a nostro giudizio discutibile, non può essere ignorata. Segnaliamo allora la questione per richiamare l’attenzione dei nostri lettori, visto il periodo.

Un’ultima considerazione. Nella risposta all’interrogazione di cui sopra si affermava che la corretta lettura, coerente con la prassi consolidata, sarebbe stata fornita in corso di approvazione dello schema di decreto legislativo  recante  misure  per  la revisione della disciplina degli interpelli  e  del  contenzioso  tributario (atto Camera n. 184).

Siccome ciò non è avvenuto forse sarebbe opportuno un intervento normativo molto sintetico che contenga una disposizione interpretativa in linea con ciò che si è sempre saputo e coerente con la normativa vigente e con la ratio dell’istituto della sospensione feriale.

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