L’ordinanza n. 33429 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, pubblicata il 22 dicembre 2025 (Pres. Di Marzio, Rel. Fracanzani) affronta un tema cruciale in materia di riscossione tributaria: la validità della notifica effettuata nei confronti di un contribuente considerato “assolutamente irreperibile”.
Il contribuente aveva ricevuto un’intimazione di pagamento di quasi due milioni di euro, basata su una cartella esattoriale che sosteneva di non aver mai ricevuto regolarmente. Il notificatore aveva applicato la procedura semplificata per l’irreperibilità assoluta (ex art. 60, lett. e, D.P.R. n. 600/1973), ma si era limitato a sottoscrivere un modello prestampato senza dettagliare le ricerche effettivamente svolte.
Il cuore della decisione risiede nell’accoglimento del primo motivo di ricorso. La Corte ribadisce che, per la legittimità della notifica in caso di irreperibilità assoluta Il messo notificatore deve indicare specificamente quali ricerche ha effettuato.
L’uso di un modello prestampato con espressioni generiche è insufficiente, poiché impedisce il controllo dell’operato del pubblico ufficiale.
Tale carenza rende le attestazioni insuscettibili di querela di falso, privando il privato dell’unico strumento per contestare l’attività del notificatore.
La Cassazione ha dichiarato assorbito il secondo motivo (omesso esame documentale) e ha cassato la sentenza di appello. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria (Sezione di Reggio Calabria), la quale dovrà ora accertare i fatti seguendo il principio secondo cui la notifica è invalida se non sono documentate le ricerche concrete svolte dal messo.
In sintesi, l’ordinanza conferma un orientamento garantista della Cassazione che, anche di recente, ha ribadito come in tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l’irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso (così Cass. T., n. 781/2025, ma in termini altresì 14658/2024).
