“In tema di imposte dei redditi e di IVA, l’inerenza di un costo, sostenuto nell’esercizio dell’attività di impresa, comporta una valutazione qualitativa e non di tipo utilitaristico o quantitativo, per cui lo stesso attiene o non attiene all’attività stessa a prescindere dalla sua entità; ne consegue che il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi del costo ed a documentarli, quali l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ponendoli in correlazione all’attività imprenditoriale svolta».
Questo il consolidato orientamento ribadito con ordinanza n. 30036 (Pres. Fuochi Tinarelli, Luciotti) del 13 novembre 2025 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
Nei fatti in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRES ed IRAP emesso nei confronti di una s.r.l., con cui l’amministrazione finanziaria recuperava a tassazione i costi per spese di sponsorizzazione sostenuti nell’anno 2015, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna con la sentenza in epigrafe indicata accoglieva l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ed annullava l’atto impositivo riconoscendo l’inerenza dei costi, la cui esistenza, peraltro, l’amministrazione finanziaria non aveva contestato. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
Come ricordato dai Giudici, con specifico riferimento alla deducibilità dei costi di sponsorizzazione, consistenti nella promozione del marchio e del prodotto che si intende lanciare sul mercato, la Corte di Legittimità con sentenza n. 11324/2022 ha affermato che “mentre in base all’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’inerenza doveva essere valutata secondo un giudizio di carattere quantitativo, le spese di sponsorizzazione erano ritenute deducibili ove il soggetto (anche se non titolare del marchio), comunque, traeva dallo sfruttamento del segno distintivo un’utilità per il potenziale incremento della propria attività commerciale (Cass. 4518/13; 4516/13; n. 27198/2014; n. 6548/2012), alla luce del condivisibile orientamento che correla il concetto di inerenza a un giudizio di carattere qualitativo, i costi di sponsorizzazione sono deducibili dal reddito di impresa ove risultino inerenti all’attività della stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, esclusa ogni valutazione in termini di utilità o vantaggio, potenziale incremento per l’attività imprenditoriale medesima”.
La Corte, respinto il ricorso dell’Ufficio, ha rilevato come nel caso di specie il giudice del gravame avesse accertato che sussisteva una specifica correlazione fra l’utilizzo del marchio e la potenziale utilità per l’attività dell’impresa, stante “la proficuità sotto il profilo qualitativo, delle complessive spese di pubblicità e di sponsorizzazione”.
