Definizione della lite fiscale “pendente”: non vanno conteggiate le riduzioni in autotutela, le somme conciliate parzialmente né quelle per cui si sia formato un giudicato interno favorevole al contribuente.

by AdminStudio

L’ordinanza n. 29957 del 13 novembre 2025 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Crucitti, Rel. De Rosa) si occupa di precisare cosa si intenda per valore della lite fiscale pendente in occasione dei provvedimenti di definizione del contenzioso tributario.

Nel caso specifico il contribuente con l’unico motivo, rubricato: “Violazione dell’art. della Legge n. 130/2022”, contestava che l’Ufficio non avesse tenuto conto del giudicato interno nel frattempo formatosi sostenendo che lo stesso riferimento – contenuto nell’art. 5, co. 2, della legge n. 130/2022 – alle “controversie tributarie” fissa inesorabilmente il valore della lite alla somma che è in contestazione alla data del 16 settembre 2022.

Secondo la Corte il motivo è fondato.

I Giudici di Legittimità ricordano che costituisce principio consolidato (Cass. 24/11/2002, n. 34703) quello secondo cui in tema di determinazione della somma dovuta per la definizione, la circolare n. 6/E dell’1 aprile 2019 così argomenta a pag. 12 e ss.: “Si evidenzia, inoltre, che nella circolare n. 22/E del 2017, alla nota n. 40, si afferma che gli importi dovuti per la definizione della lite vanno calcolati “Al netto di eventuali importi annullati in sede di autotutela parziale, di quelli definiti a seguito di conciliazione o mediazione che non abbiano definito per intero la lite, ovvero per i quali si sia formato un giudicato interno sfavorevole all’Ufficio. Invero, la parte della controversia sulla quale si è formato il giudicato interno, sfavorevole all’Amministrazione, deve considerarsi non più pendente. Allo stesso modo, qualora l’Amministrazione, in esercizio del potere di autotutela, abbia annullato parzialmente l’atto impugnato, deve ritenersi non più pendente la parte del rapporto controverso oggetto di annullamento”.

Pertanto, al giudicato interno formatosi va dato rilievo ai fini della definizione agevolata atteso che il riferimento – contenuto nell’art. 5, co. 2, della legge n. 130/2022 – alle controversie tributarie fissa inesorabilmente il valore della lite alla somma che è in contestazione alla data del 16 settembre 2022.

Nel caso di specie sulle altre somme non esisteva più alcuna contestazione né alcuna controversia. La norma stabilisce il criterio secondo cui, allorquando la controversia continua per tutta la pretesa fissata nel primo grado, si tiene conto del valore ex art. 16, co. 3, L. 289/2002, restando ininfluenti i risultati interlocutori intermedi. Nei casi in cui, però, la controversia si sia ridotta nell’ammontare per via del comportamento acquiescente di una delle parti, il riferimento non potrà che essere alla somma residua.

Il richiamo alla legge 289/2002 non rimane senza utilità, atteso che vale a computare le sole imposte in contestazione residua, con esclusione degli interessi, indennità di mora ed eventuali sanzioni collegate al tributo. Di poi, il riferimento al valore ex art. 16, co. 3, L. 289/2002, effettuato nel testo dell’art. 5 L. 130/2022, deve esser interpretato come riferito alla parte relativa alla controversia in atto al 16 settembre 2022, al netto di giudicati interni. Tale computo vale sia ai fini della determinazione delle controversie definibili sia quanto alla determinazione dell’imposta da versare per usufruire della definizione agevolata.

 

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