La Corte di Cassazione nella sentenza 18 settembre 2015 n. 18370 affronta alcuni aspetti delle indagini finanziarie a carico di un contribuente condotte anche su conti non esclusivamente a lui intestati o addirittura intestati a terzi.
I principi che sembrano degni di essere sottolineati appaiono i seguenti:
- sotto un primo profilo, anche se manca l’autorizzazione ad indagare sui conti di “terzi”, non vi sono stati ostacoli decisivi per l’utilizzazione delle risultanze delle indagini, in quanto il difetto di autorizzazione costituisce fatto solo interno (Cass. n. 4987 del 2003; n. 4001 del 2009), rilevante ai fini dell’invalidità della verifica esclusivamente nel caso in cui sia dimostrato che abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente (Cass. n. 16874 del 2009) e sempre che sia provata (anche presuntivamente) la riferibilità di tali conti al contribuente
- Sotto un secondo profilo, occorre ricordare che, in linea di principio, l’intestazione (ancorché esclusiva) dei conti bancari ai più stretti familiari del contribuente è suscettibile di integrare una valida presunzione di riferibilità di detti conti al medesimo contribuente (in tal senso ex plurimis, Cass. n. 26173 del 2011; n. 20668 del 2014). La prova contraria a tale riferibilità compete al contribuente (vedi, ad esempio, le decisioni n. 374 del 2009; n. 18083 del 2010; n. 20449 del 2011). Ma il thema probandum non deve essere stato sottratto al contraddittorio, come nel caso di specie. Ciò si verifica se non si specifica la ragione della riferibilità di tali conti al contribuente e conseguentemente non si dà a quest’ultimo la possibilità di fornire siffatta prova contraria in relazione alla riferibilità medesima.
