Sospensione COVID per gli atti di accertamento e riscossione: si estende anche alle annualità successive.

by AdminStudio

Il Decreto 23/01/2025 n. 1630 della Prima Presidente della Suprema Corte dichiara ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce in relazione alla corretta interpretazione dell’articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Più precisamente la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanza depositata il 18 novembre 2024 (poi iscritta al RGN 24103/2024), aveva sollevato, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., la questione pregiudiziale: “se la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori prevista dall’art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – il quale stabilisce, al comma 1, che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al comma 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 – operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall’8 marzo al 31 maggio 2020″.

Un’altra questione pregiudiziale, dello stesso tenore, è stata sollevata dalla medesima Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia con ordinanza in data 19 novembre 2024 (RGN 24142/2024). Infine anche la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce (RGN 24246/2024) ha sollevato, con ordinanza del 19 novembre 2024, un’identica questione pregiudiziale, nel corso di un giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento per omesso versamento dell’IMU nel quale il contribuente ha eccepito la nullità dell’avviso di accertamento per notifica tardiva, in quanto effettuata oltre il quinquennio di decadenza previsto dalla legge, non ritenendo applicabile, nel caso in esame, la proroga di 85 giorni prevista dal predetto art. 67.

In effetti, nella giurisprudenza di merito si erano delineati due indirizzi in ordine all’ambito di applicabilità della sospensione disposta dall’art. 67 del decreto-legge n. 18 del 2020: un orientamento si è espresso per l’applicabilità della sospensione anche ai termini di prescrizione e decadenza sospesi (e non in scadenza) nel 2020; viceversa, un altro indirizzo segue la tesi dell’applicabilità della sospensione di cui all’art. 67 solo ai termini di prescrizione e decadenza in scadenza entro il 31 dicembre 2020.

Osserviamo che quanto ai termini di accertamento in periodo COVID, il Governo aveva emanato in un primo momento il d.l. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), con il quale ai sensi dell’art. 67 ha disposto per l’Agenzia delle Entrate e per altri enti impositori la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 (85 giorni) dei termini in decorrenza relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, interpello, adempimento collaborativo, procedure di collaborazione e cooperazione rafforzata, accordi preventivi, patent box, accessi ad Anagrafe Tributaria e altri accessi. In un momento successivo era stato poi emessi il L. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) con il quale ai sensi dell’art. 157 ha previsto che gli atti di accertamento in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 dovevano essere emessi e sottoscritti dal funzionario competente, entro il 31 dicembre 2020 ma notificati tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

Quindi il primo provvedimento (che qui viene decontestualizzato) ha fissato una proroga di 85 giorni dei termini di accertamento che stavano decorrendo alla data dell’8 marzo 2020. Ma il secondoha poi previsto che gli atti impositivi, i cui termini spiravano a dicembre 2020, dovessero essere emessi e sottoscritti nei normali termini decadenziali, differendo solo la notifica che veniva spostata al periodo tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

In sostanza il Governo aveva operato con una sospensione nel periodo di picco dell’emergenza pandemica e con un riassorbimento successivo dei normali termini, consentendo tuttavia per il solo anno di inizio della pandemia, una notifica differita.

Ciò faceva ritenere, per coerenza, che la sospensione non si applicasse agli accertamenti degli anni successivi.

Secondo la Prima Presidente, invece, il rinvio pregiudiziale disposto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce non può essere ammesso perché, successivamente alla pubblicazione delle ordinanze di rimessione, la questione pregiudiziale è stata affrontata e risolta dalla Corte di cassazione.

La Prima Sezione civile della Corte di cassazione, infatti, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha statuito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.

La Corte di legittimità ha osservato che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67, con l’espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall’ art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’art. 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000.

La lettura non offre grande coerenza, a nostro modesto avviso, sul piano sistematico. Offre tuttavia all’Agenzia delle Entrate più tempo per gli accertamenti in deroga all’articolo 3 comma 3 dello Statuto del Contribuente secondo cui “I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati”, quando il motivo della deroga non ha più ragione di essere da ormai cinque anni,

 

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