Si trasferisce agli eredi del professionista deceduto l’obbligo di fatturazione in nome del de cuius

by admintrib

Con risposta ad interpello n. 785 del 19 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come, considerato che il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l’insorgenza della relativa imponibilità va identificato con la materiale esecuzione della prestazione, qualora il de cuius non abbia fatturato la prestazione, l’obbligo si trasferisce agli eredi, in forza del disposto dell’art. 35-bis d.P.R. n. 633 del 1972 (i quali dovranno fatturare la prestazione eseguita dal de cuius non già in nome proprio, ma in nome del de cuius).

Nei fatti l’Istante, in qualità di erede del coniuge avvocato deceduto, rappresentando di aver comunicato la cessazione della chiusura dell’attività e la cancellazione della partita IVA del de cuius chiedeva all’Ufficio, data l’emersione di posizioni creditorie residue, chiarimenti in merito alle modalità di assolvimento dell’IVA per le operazioni poste in essere dal professionista deceduto nei confronti sia dei clienti titolari di partita IVA che di quelli non soggetti passivi ai fini IVA.

L’Agenzia ha ricordato come ai sensi dell’articolo 35-bis del d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633 prevede che “gli obblighi derivanti dalle operazioni effettuate dal contribuente deceduto possono essere adempiuti dagli eredi, ancorché i relativi termini siano scaduti non oltre quattro mesi prima della data della morte del contribuente, entro i sei mesi da tale data”

Come evidenziato dall’Ufficio, riprendendo precedenti documenti di prassi, la cessazione dell’attività per il professionista non coincide con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, bensì con quello, successivo, in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali (circolare 232/E del 2009) e che in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella, salvo anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius (circolare 34/E del 2019).

Tesi, queste ultime, avvalorate anche dalla Corte di Cassazione la quale ha affermato che “il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione”; e questo perché “[…] il fatto generatore del tributo IVA e, dunque, l’insorgenza della correlativa imponibilità vanno identificati […] con la materiale esecuzione della prestazione, giacché, in doverosa aderenza alla disciplina Europea, la previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, va intesa nel senso che, con il conseguimento del compenso, coincide, non l’evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione” (cfr SS.UU. n. 8059/2016).

L’Ufficio ha pertanto confermato come nel caso di specie l’istante, in qualità di erede del professionista deceduto, dovrà chiedere la riapertura della partita IVA del de cuius e fatturare le prestazioni dallo stesso effettuate sia nei confronti dei titolari di partita IVA che nei confronti dei clienti non soggetti passivi ai fini IVA.

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