Sanzioni tributarie della s.r.l. estinta: ha efficacia retroattiva il principio di intrasmissibilità ai soci (D. Lgs 173/2024).

by AdminStudio

Con la Sentenza n. 5986 del 17 marzo 2026 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Crucitti, Rel. Farolfi) interviene su due profili centrali della responsabilità del socio di società estinta: il criterio di imputazione del reddito accertato e la trasmissibilità delle sanzioni tributarie.

Particolarmente innovativo il principio di diritto enunciato dalla Corte nell’occasione secondo cui “In tema di sanzioni tributarie, anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 10 del T.U. n. 173 del 2024 deve riconoscersi nel nostro ordinamento l’intrasmissibilità ai soci delle sanzioni tributarie irrogate alla società estinta, alla luce dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modd. in l. n. 326 del 2003 e dei principi di personalità e proporzionalità che assistono necessariamente le prime; detta intrasmissibilità, trattandosi di elemento conformativo della fattispecie astratta e non di fatto estintivo o impeditivo della pretesa sanzionatoria, è rilevabile d’ufficio, ma resta salva l’esigenza, con verifica da condursi in ciascun caso concreto, che tra socio e società esista una effettiva terzietà o alterità soggettiva, dovendosi escludere l’intrasmissibilità della sanzione nei casi in cui vi sia stato abuso dello schermo della personalità giuridica da parte del socio”.

Sul primo profilo, la Corte si colloca nel solco delle Sezioni Unite n. 3625/2025, ribadendo che la cancellazione ha effetto costitutivo ma non estingue il debito d’imposta, che si trasferisce ai soci quali successori entro il limite di quanto da essi percepito, ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c. e dell’art. 36 d.P.R. 602/1973. La peculiarità del caso sta nel fatto che l’Ufficio aveva riversato sull’ex socia – titolare solo del 46,6% del capitale – l’intero reddito societario non dichiarato, senza alcuna prova di una distribuzione integrale in suo favore. La Cassazione censura tale impostazione, valorizzando la logica di proporzionalità rispetto alla quota di partecipazione, che governa tanto l’imputazione del reddito nelle società di persone (art. 5 TUIR) quanto, in via sistematica, la responsabilità dei soci di capitali per i debiti fiscali della società estinta.

Il secondo profilo, di maggiore rilievo sistematico, riguarda la sorte delle sanzioni tributarie in caso di estinzione della società.

Dopo aver ricostruito l’oscillazione giurisprudenziale tra l’orientamento favorevole alla loro intrasmissibilità ai soci e quello più recente che le trattava come ordinarie obbligazioni sociali, la Corte opera un chiaro revirement, schierandosi per l’intrasmissibilità.

La motivazione è ancorata a una lettura sistematica del d.lgs. 472/1997: il principio di personalità della sanzione e la regola per cui le sanzioni restano a carico della persona giuridica sono letti non come eccezioni, ma come espressione di un principio generale, rafforzato dalla legislazione successiva che pone le sanzioni esclusivamente a carico della società o dell’ente.

Decisivo è il collegamento con la recente riforma del sistema sanzionatorio (d.lgs. n. 87/2024, oggi recepito nel T.U. di cui al d.lgs. n.173/2024): la norma che stabilisce che la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti è esclusivamente a carico della società o ente (art. 10 T.U. cit.) è qualificata dalla Cassazione come disposizione di carattere ricognitivo, non innovativo, espressiva di principi immanenti già rinvenibili nell’ordinamento. La relazione illustrativa, che esclude oneri finanziari proprio in quanto la riforma avrebbe natura meramente ricognitiva, è valorizzata per estendere retroattivamente la regola di intrasmissibilità anche ai periodi d’imposta anteriori (vds. Dossier n. 262 – Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario – A.G. n. 144).

La Corte trae ulteriore argomento dal parallelo penale: il recente revirement in tema di responsabilità da reato degli enti, che assimila la cancellazione della società alla morte del reo e ne esclude la prosecuzione della responsabilità sanzionatoria in capo ai soci, viene richiamato come conferma della necessità di arrestare la pretesa punitiva alla persona giuridica estinta. In altri termini, il carattere afflittivo e punitivo della sanzione tributaria, avvicinato al modello penalistico, rende irragionevole la sua traslazione su soggetti diversi dall’autore dell’illecito, e cioè sui soci subentrati nei soli debiti patrimoniali.

Il principio di diritto enunciato è di portata generale: in tema di sanzioni tributarie, anche prima dell’entrata in vigore del nuovo testo unico sanzionatorio, deve riconoscersi l’intrasmissibilità ai soci delle sanzioni irrogate alla società estinta; tale regola è rilevabile d’ufficio dal giudice, in quanto elemento conformativo della fattispecie, e non come eccezione in senso stretto.

Resta tuttavia un limite importante, che apre uno spazio alla reazione dell’Erario nei casi patologici: l’intrasmissibilità viene esclusa quando difetti una reale alterità tra società e socio, in presenza di abuso dello schermo societario o della figura del socio tiranno, che abbia asservito la persona giuridica a fini egoistici. In tali ipotesi, la Cassazione ammette la possibilità di “bucare lo schermo” e imputare direttamente al socio le conseguenze, anche sanzionatorie, delle condotte illecite.

 

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