Ricorso per revocazione in ambito tributario ammesso se ci sono stati errori “percettivi” da parte del Giudice

by admintrib

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con Ordinanza 27 ottobre 2021, n. 30416 (Pres. Cirillo, Rel. D’Aquino) ammette la revocazione di una sentenza della stessa Cassazione del 2014 relativamente alla quale il ricorrente aveva introdotto un motivo di censura, in relazione all’art. 395, n. 4 cod. proc. civ., per avere il giudice di legittimità supposto l’inesistenza di un fatto la cui verità era positivamente stabilita.

Con tale motivo, dunque, il ricorrente aveva denunciato l’errore percettivo contenuto nella sentenza impugnata, costituita dall’omessa trascrizione e produzione di documenti, data invece per avvenuta.

Ricordiamo che per il n. 4) dell’articolo 395 c.p.c. possono essere impugnate per revocazione le sentenze che siano conseguenza di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

Per la Corte il ricorso è ammissibile, benché manchi la domanda di pronuncia sul merito della controversia, essendo la domanda rescissoria implicita nella domanda di revocazione (Cass., Sez. V, 18 settembre 2020, n. 19450), purché si espongano, oltre ai motivi di revocazione, i fatti di causa rilevanti, la cui indicazione è richiesta a termini dell’art. 366, n. 3, cod. proc. civ., non anche i motivi dell’originario ricorso per Cassazione (Cass., Sez. U., 20 novembre 2003, n. 17631; Cass., Sez. U., 30 dicembre 2004, n. 24170; Cass., Sez. I, 22 novembre 2006, n. 24856; Cass., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22385; Cass., Sez. U., 8 luglio 2015, n. 13863; Cass., Sez. VI, 1° giugno 2018, n. 14126). Il ricorrente ha, difatti, diffusamente ripercorso i fatti di causa, che avevano portato il giudice di appello ad escludere la rilevanza, ai fini del computo dei maggiori ricavi non fatturati accertati, degli scarti materie prime che il contribuente allegava di avere venduto, nonché sin anche parte del ricorso per cassazione.

I suddetti errori percettivi hanno influito eziologicamente, come osserva e argomenta anche il Pubblico Ministero, sul giudizio di inammissibilità della sentenza impugnata, avendo natura essenziale e decisiva ai fini della definizione del giudizio (Cass., Sez. V, 28 marzo 2008, n. 7617), in quanto l’omesso rilievo dell’allegazione della documentazione e della trascrizione dei rilievi contenuti negli avvisi impugnati, invero correttamente allegati e contenuti nel ricorso, ha comportato la decisione di dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di specificità a termini dell’art. 366, n.6) cod. proc. civ.

Correttamente il ricorrente osserva (e precisa ulteriormente in memoria), che l’errore è di natura percettiva in quanto caduto sulla mancata riproduzione dei rilievi contenuti negli atti impositivi e sulla mancata allegazione delle fatture. Il giudizio rescindente va, pertanto, accolto.

I Giudici di Legittimità, accolto il ricorso per revocazione, riesaminano quindi i motivi dichiarati inammissibili nel 2014 per l’errore predetto e, decidendo in relazione ad essi, li reputa fondati. Conclude dunque cassando la sentenza della CTR e rinviando alla stessa in diversa composizione.

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