Leggendo alcune delle ultime pronunce della Sezione Tributaria ci hanno colpito due ordinanze depositate lo stesso giorno (13 settembre 2018) ed aventi ad oggetto la questione del presupposto impositivo IRAP in capo ad un professionista. Si tratta dell’Ordinanza n. 22346 (Pres. Locatelli, Rel. Piccone) e dell’Ordinanza n. 22359 (Pres. Locatelli, Rel. Fraulini).
In entrambi i casi l’Agenzia delle Entrate (che com’è noto si occupa dell’accertamento e quindi anche del contenzioso relativamente alla predetta imposta regionale in virtù dell’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) risulta soccombente.
Nel primo caso (Ordinanza n. 22346) il ricorso dell’Agenzia viene respinto sul presupposto che la sentenza della CTR sia ben motivata e che si attenga ai canoni interpretativi delineati dalla Corte stessa. In particolare viene ricordato che le Sezioni Unite, a partire dalle sentenze n. 1211 e 12108 del 2009 hanno statuito il principio di diritto secondo cui, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione — previsto dall’art. 2 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 446 — ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive ( criteri confermati dalla recente SU 9451 del 2016 e richiamati, fra le più recenti, da Cass. n. 9786 del 9 maggio 2018).
L’accertamento dei presupposti suddetti spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Nel caso specifico la Commissione Tributaria Regionale, nel sottolineare l’assenza – risultante dalla documentazione in atti- di struttura organizzativa del contribuente, ausilio di dipendenti e impiego di capitali, mediante utilizzazione di uno studio di modeste dimensioni all’interno della propria abitazione e di pochi beni strumentali di scarso valore, “ha fatto corretta applicazione del principio di diritto dianzi mentovato difettando, nella specie, qualsivoglia elemento di autonomia organizzativa seppure embrionale”.
Nel secondo caso (Ordinanza n. 22359) il ricorso del contribuente viene accolto, ancora con riferimento alla motivazione della sentenza di appello. Le censure erano incentrate sulla estrema laconicità della motivazione fornita dalla CTR. Infatti la Commissione regionale ha motivato il proprio convincimento con la seguente frase: “dalle dichiarazioni dei redditi acquisite agli atti risulta che negli anni in questione la contribuente ha sostenute spese per compensi corrisposti a terzi, oltre a rilevanti spese per beni strumentali e per ammortamenti”. Da tale argomentazione ha concluso deducendo l’esistenza del minimo di organizzazione rilevante ai fini dell’assoggettabilità al tributo IRAP.
La Corte osserva allora che “tale motivazione si rivela apodittica, finendo per risultare del tutto apparente: in essa non vi è infatti alcuna precisazione di quale siano gli “atti” né le spese cui fa riferimento; chi siano i “terzi” a cui i compensi sarebbero stati corrisposti; a quanto ammontino i predetti compensi; a quali beni strumentali le “rilevanti spese” (anch’esse non quantificate) sarebbero state destinate; a quali ammortamenti si intenda fare riferimento e quali siano i relativi importi”.