Nella Ordinanza 1° settembre 2022 n. 25720 della sezione filtro della Corte di Cassazione (Pres. Esposito, Rel. Chiesi) viene ribadito un principio ormai consolidato, ma che è sempre utile ricordare in tema di prescrizione di sanzioni e interessi della riscossione.
La Corte rileva che con il secondo motivo la contribuente ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione dell’art. 28 della I. n. 689 del 1981, per non avere la C.T.R. rilevato che, trattandosi di cartella di pagamento non opposta per crediti principali derivanti da violazioni al codice della strada, le relative sanzioni non potevano che prescriversi in cinque anni.
Il motivo viene considerato manifestamente fondato.
Per il Giudici di Legittimità, infatti, è sufficiente osservare che, in caso di notifica di cartella di pagamento non fondata – come nella specie – su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è – come correttamente argomentato dalla difesa della contribuente – quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ. (Cass., Sez. 6-5, 8.3.2022, n. 7486, Rv. 664137-01).
Viene poi rilevato che a tale principio non si è attenuta la C.T.R., la quale ha, al contrario, ritenuto unico e decennale il termine di prescrizione per le obbligazioni principale ed accessorie.
Quindi la Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto, in relazione ai primi due motivi, con la conseguente cassazione della decisione impugnata ed il rinvio della causa alla C.T.R. competente, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda processuale e liquidi, altresì le spese del giudizio di legittimità.
