Operazioni inesistenti: sbaglia il giudice tributario che non considera la sentenza penale di proscioglimento.

by Luca Mariotti

La sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nell’Ordinanza 5 luglio 2018, n. 17619 (Pres. Virgilio, Rel. Nonno) esamina una serie di doglianze del contribuente in merito ad una sentenza di appello in materia di operazioni soggettivamente inesistenti. Tra esse ci sembra degna di attenzione la questione sollevata dal ricorrente in merito ai rapporti tra processo penale e processo tributario.

Sotto quest’ultimo aspetto, la CTR aveva decisamente escluso qualsiasi efficacia delle sentenze penali di proscioglimento nel processo tributario, non considerando quindi rilevante questa evenienza ai fini del giudizio sull’atto impositivo.

La Corte tuttavia nega questa lettura, ricordando che deve invece evidenziarsi che se la premessa del ragionamento è corretta la conclusione non può essere condivisa.

Ovvero, resta fermo che  nel processo tributario, l’efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente per insussistenza del reato di esposizione di elementi passivi fittizi mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non opera automaticamente per i fatti relativi alla correlata azione di accertamento fiscale nei confronti della società, poiché in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto di quella testimoniale ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992) e, dall’altro, possono valere anche presunzioni inidonee a fondare una pronuncia penale di condanna.

Ma, proseguendo, stante l’evidenziata autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie ma, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod. proc. civ.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio» (Cass. n. 19786 del 27/09/2011; si veda, altresì, Cass. n. 2938 del 13/02/2015, per la quale la sentenza penale irrevocabile rappresenta un semplice elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva).

Naturalmente spetterà al giudice di merito in sede di rinvio ogni valutazione in ordine alla rilevanza delle menzionate sentenze, anche sotto il profilo dell’effettiva configurabilità del giudicato penale.

Dobbiamo quindi evidenziare un principio a nostro avviso importante: qualora il contribuente chieda l’annullamento dell’atto impositivo sulla base delle risultanze del giudizio penale, motivando tale richiesta con gli opportuni riferimenti, non potrà il Giudice tributario rifiutare l’esame di tali argomentazioni con il solo riferimento al “doppio binario”, ma dovrà invece esaminare il contenuto della decisione e i suoi possibili riferimenti nel giudizio tributario, argomentando in merito ad essi.

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