Notifica a mezzo posta privata: è ammessa solo dal 10 settembre 2017.

by Luca Mariotti

L’ordinanza della VI sezione della Corte di Cassazione n. 8089 del 3 aprile 2018 (Pres. Cirillo, Rel. Napolitano), torna su una questione già ampiamente trattata (l’ultima volta con l’ordinanza 28 marzo 2018 n. 7678 della stessa sezione), ovvero sulla notifica a mezzo posta privata di atti giudiziari.

Secondo la Corte è ormai chiaro che l’art. 4 1° comma lett. a) del D. Lgs. 22 luglio 1999 n. 261, emanato in attuazione della direttiva 97/67/CE, che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce pur sempre che, per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale, (cioè a Poste Italiane S.p.A.) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni.

Tra questi vanno, dunque, annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali.

A ciò consegue che la notifica a mezzo posta privata di un ricorso in CTP sia da ritenere inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti.

Le stesse Sezioni Unite (Cass. n. 13452 e n. 13453 del 29 maggio 2017), hanno ancora, in generale, rimarcato l’esclusiva in capo a Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20.11.1982 n. 890 e successive modificazioni.

La 1. 4 agosto 2017, n. 124, all’art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione dell’art. 4 del d. lgs. 22 luglio 1999, n. 261.

Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della 1. n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell’art. 201 del d. lgs. n. 285/1992.

Ma la predetta abrogazione, opera, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017.

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