Nella Sentenza 6 febbraio 2025, n. 2951 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Crucitti, Rel. Bernardo) la Corte, in tema di retroattività della riforma delle sanzioni tributarie (Decreto legislativo 14/06/2024, n. 87) riconosce la possibilita di valutare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5 del decreto, che limita l’applicazione delle sanzioni più favorevoli solo alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.
Ciò diversamente dalla sentenza 19 gennaio 2025 n. 1274 della stessa sezione tributaria della Corte (Pres, Fuochi Tirarelii, Est. Federici) di cui abbiamo trattato nelle settimane passate.
La parte ricorrente aveva dedotto con memoria che, medio tempore, è intervenuto il D.Lgs. n. 87 del 2024, che ha dettato una disciplina sanzionatoria ancora più favorevole, riducendo ulteriormente le sanzioni. La norma transitoria contenuta all’art. 5 del citato D.Lgs. limita l’applicazione di tali riduzioni alle violazioni commesse a partire dal 1 settembre 2024. Di conseguenza, la parte ricorrente formula istanza per la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5 del D.Lgs. n. 87 del 2024, in relazione agli artt. 3, 25 e 27 Cost. e 117 Cost. in rapporto alla giurisprudenza europea che equipara le sanzioni amministrative tributarie a quelle penali secondo i criteri Engel (Corte EDU, Grande Camera, sent. 8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi).
La Corte ritiene il motivo fondato sia in applicazione della L. n. 208 del 2015, che della riforma del 2024.
La revisione del sistema sanzionatorio invocata dal ricorrente, di cui al D.Lgs. n. 158 del 2015, in effetti non ha previsto una generalizzata riduzione delle sanzioni tributarie, ma ha dettato una diversa disciplina che risulta in parte favorevole per il contribuente. Lo ius superveniens risulta peraltro vigente in relazione a tutti i giudizi ancora in corso (cfr. Cass. sez. V, 30.3.2021, n. 8716) ed è compito, innanzitutto, del giudice del merito pronunziarsi sul se debba applicarsi al contribuente una disciplina sanzionatoria più favorevole.
Inoltre, verificato quale sia la corretta sanzione applicabile, in considerazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 158 del 2015, occorrerà anche valutare la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente in memoria, in relazione alle previsioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 87 del 2024.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, quindi, i Giudici di Legittimità non ritengno corretta la decisione impugnata, che aveva rigettato l’impugnazione del contribuente, non valutando la normativa sanzionatoria sopravvenuta.
Pertanto, in accoglimento del terzo e del sesto motivo di ricorso, la sentenza impugnata viene cassata, con rinvio al giudice a quo per le ragioni di cui sopra e per valutare la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, nonché per il regolamento delle spese di lite anche del giudizio di legittimità.