Dividendi azionari corrisposti a società residente all’estero: l’esenzione “madre-figlia” non osta al riconoscimento del credito di imposta sancito dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

by AdminStudio

“In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società figlia, residente in Italia, ad una società madre, residente nel Regno Unito, l’esenzione integrale da imposta sui dividendi riconosciuta in Italia ai sensi dell’art. 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che ha attuato la direttiva madre-figlia n. 453/1990/CE, non elimina necessariamente il rischio di doppia imposizione economica né di violazione del principio di neutralità̀ fiscale, secondo l’interpretazione offerta dalla Corte di giustizia (causa C-389/18 del 19 dicembre 2019, Brussels Securities); pertanto, è consentito alla società̀ madre, che originariamente non abbia subito in Italia ritenute sui dividendi ricevuti ex art. 27-bis d.P.R. cit., di optare successivamente per l’applicazione dell’art. 10, par. 4 lett. b, della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Regno Unito, ratificata con l. n. 329 del 1990, chiedendo un credito di imposta, che deve però subire una ritenuta del 5 per cento sull’ammontare dei dividendi ricevuti e un’ulteriore ritenuta del 5 per cento sull’importo del credito di imposta, non sussistendo una alternatività̀, in termini assoluti, tra le due fonti normative e trovando applicazione il principio di neutralità̀ ed efficienza fiscale internazionale (“international tax neutrality ed efficiency”), espressione della “intercountry equity”.

Questo il principio ribadito con sentenza n. 18215 (Pres. Napolitano, Rel. Crucitti) del 4 luglio 2025 dalla Quinta Sezione della Corte di Cassazione.

Nei fatti una società residente nel Regno Unito impugnava il silenzio rifiuto opposto dall’Amministrazione finanziaria all’istanza di rimborso della metà del credito di imposta relativo ai dividendi distribuiti in suo favore, negli anni 2002 e 2003, dalla controllata italiana (ai sensi dell’art.10 della Convenzione Italia-Regno Unito contro le doppie imposizioni, ratificata con la legge n.329 del 1990). In seguito ad un primo approdo in cassazione la questione veniva riassunta in CTR. La società ricorreva nuovamente in cassazione sostenendo, ai fini del rimborso, che fosse sufficiente che i dividendi e i crediti avessero concorso alla formazione della base imponibile e, quindi, al calcolo dell’imposta dovuta e non come invece ritenuto dalla CTR che fosse necessario che un’imposta fosse stata effettivamente pagata.

Come ricordato dalla Corte è ormai consolidato il principio secondo cui “In tema di imposte sui dividendi azionari corrisposti da una società̀ figlia residente in Italia ad una società̀ madre residente in Gran Bretagna, il credito d’imposta previsto dall’art. 10, par. 4, lett. b, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Gran Bretagna, stipulata il 21 ottobre 1988 (ratificata con l. n. 329 del 1990), non è escluso dal riconoscimento dei benefici (nella specie esenzione da ritenuta) della Direttiva madre-figlia n. 453 del 1990 (attuata con il d.lgs. n. 136 del 1993), atteso che detto riconoscimento, secondo l’interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia (causa C-389/18, del 19 dicembre 2019, Brussels Securities), non elimina, necessariamente, il rischio della doppia imposizione economica né della violazione del principio di neutralità fiscale”. (cfr. Cass. n. 2313 del 2020; Cass. n. 20646 del 2021, di recente, richiamate in continuità da Cass. 25 maggio 2023 n.14624).

In altri termini “deve verificarsi in concreto se il meccanismo di tassazione previsto dallo Stato membro elimini effettivamente detto rischio, dovendosi evitare non soltanto la tassazione diretta dei dividendi in capo alla società madre, ma anche quella indiretta intesa come conseguenza dell’applicazione di meccanismi che, sebbene accompagnati da deduzioni o esenzioni, possono causare alla società̀ madre un trattamento deteriore rispetto a quello che spetterebbe qualora le due società̀ fossero dello stesso Stato, dovendo la percezione dei dividendi essere fiscalmente neutra per la società madre, con riguardo all’assoggettamento ad imposta, senza possibilità di opzione e senza esenzione ai sensi dell’art. 2, a.iii) della Direttiva 2011/96/UE del 30 novembre 2011” (cfr. Cass. n. 2313 del 2020; Cass. n. 20646 del 2021, di recente, richiamate in continuità da Cass. 25 maggio 2023 n.14624).

Si è pertanto affermato che “la correlata condizione “subject to tax” deve essere intesa nel senso di potenziale assoggettamento ad imposizione in modo illimitato nello Stato di residenza (“full liability to tax”), indipendentemente dall’effettivo prelievo fiscale subito, essendo lo scopo delle fonti multilaterali e delle convenzioni bilaterali quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali ed agevolare l’attività economica internazionale, come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 novembre 2009, n. 540” (Cass. n. 10706 del 2019; nn. 1967 del 2020, paragrafo 3.8; seguono nello stesso senso decisioni conformi sino ad epoca recente e recentissima, es. Cass. n.26307 del 2020 e n.11035 del 2021, nonché nn. 6248, 16834, 7108, 5145, 5152 e 25196 del 2022).

La Corte, accolto il ricorso, ha quindi evidenziato come il giudice di appello si fosse discostato da detti principi ponendosi in contrasto con il diritto vivente espresso in materia dalla giurisprudenza interna e da quella eurounitaria (causa C-389/18 del 19/12/2019, Brussels Securities) con esito patrocinato dalla stessa Commissione dell’UE (v. Observations écrites déposées par la Commission Européenne dans l’affaire C- 448/15, Wereldhave).

In particolare la Corte, per i principi sopra esposti e a differenza di quanto sostenuto dl giudice di seconde cure, ha ritenuto sufficiente la prodotta certificazione dell’Amministrazione finanziaria anglosassone che attestava come la società fosse soggetta ad imposta nel Regno Unito sui dividendi.

 

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

[sibwp_form id=3]

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2024 – Associazione culturale “il tributo” – Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481