il Prof. Enrico De Mita, con un articolo del 9 novembre 2021 sul principale quotidiano economico nazione si esprime a favore della spettanza di una agevolazione Imu che spetterebbe ad un’abitazione per la famiglia.
L’autorevolissimo giurista infatti afferma che lettera e ratio della norma hanno la finalità seguente di impedire che la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi crei la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per l’abitazione principale.
La Suprema corte a suo parere supera ogni (invero inesistente) dubbio se bastasse la diversa residenza anagrafica in immobili siti in Comuni diversi, per escludere di godere delle agevolazioni per l’abitazione principale, anche ai fini IMU. La norma deve essere interpretata nell’unico senso che può salvarne la legittimità costituzionale. Uffici e giudici sono infatti costantemente richiamati all’interpretazione adeguatrice, la quale rappresenta la preliminare verifica, in sede interpretativa, della tenuta costituzionale di una norma.
Nel caso specifico dell’IMU l’attuale formulazione dell’articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 nella formulazione successiva alla modifica introdotta dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 lascia decisamente perplessi molti interpreti qualora si aderisca ad una interpretazione letterale, determinandosi con ciò una illegittima differenziazione tra coniugi con residenze diverse nello stesso comune, cui spetta una agevolazione, e coniugi con residenze anagrafiche diverse in comuni differenti, cui invece non ne spetterebbe nessuna.
Allora, a qualche mese dal deposito, sulla base dell’articolo di qualche giorno fa, torna di attualità l’Ordinanza n. 17408 della Sezione Tributaria del 17 giugno 2021 (Pres. De Masi Rel. Penta), richiamata dal Prof. De Mita. E doverosamente la inseriamo nelle nostre notizie.
Per la verità non leggiamo nella ordinanza una presa di posizione netta e chiara sull’argomento, essendo riportate in essa le regole ICI, quelle IMU prima versione e infine quelle attualmente vigenti.
E’ indubbio tuttavia che nella Ordinanza della Sezione Tributaria n. 17408 del 17 giugno 2021 al punto 1.4) si legge: “Invero, nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l’abitazione principale ad esso riferibile, con la conseguenza che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all’agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della “abitazione principale” del suo nucleo familiare. Ciò in applicazione della lettera e della ratio della norma, …”
Ed ancora (punto 1.5): “La lettura offerta è anche costituzionalmente orientata, perché, diversamente opinando, si realizzerebbe una frattura evidente dei principi costituzionali, sotto il profilo dell’uguaglianza e della capacità contributiva”.
Il che renderebbe la lettura della Suprema Corte esattamente coincidente con quella della dottrina prevalente e potrebbe prefigurare il consolidarsi un filone interpretativo che vede assegnare all’abitazione familiare il beneficio IMU anche se i coniugi hanno residenze differenti.
E riporterebbe con ciò l’interpretazione in un contesto di rispetto dei principi costituzionali.
Ricordiamo al riguardo che la Commissione Tributaria Regionale della Liguria con ordinanza del 23/9/2020 (e decreto correttivo del 9/3/2021) ha sottoposto alla Corte Costituzionale la questione relativa alla legittimità della disciplina dell’IMU nella parte in cui esclude l’esonero dall’imposta per i coniugi con residenza anagrafica e dimora abituale in immobili situati in diversi territori comunali.
