Cessione di terreno rivalutato a prezzo inferiore rispetto al valore periziato: ingiustificata la rettifica della plusvalenza al costo storico

by admintrib

“In tema di plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. n. 917 del 1986, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, l’indicazione, nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base della perizia giurata a norma dell’art. 7 della I. n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene”. Questo il principio di diritto ribadito con Ordinanza n. 31813 del 4 novembre 2021 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Napolitano, Rel. Ceniccola).

Nei fatti l’Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente (ritenendolo decaduto dal beneficio correlato al pagamento dell’imposta sostitutiva, sul rilievo che nel contratto di vendita era stato indicato un corrispettivo inferiore a quello determinato in sede di perizia) un avviso di accertamento in relazione ad un reddito derivante dal conseguimento di una plusvalenza (realizzata in relazione alla cessione a titolo oneroso di una quota di un terreno edificabile) accertandola secondo il valore storico del bene. La CTP respingeva il ricorso del contribuente. La CTR, invece, aveva ritenuto infondata la pretesa dell’Agenzia non prevedendo l ‘art. 7 della legge n. 448 del 2001 alcuna inefficacia qualora il prezzo di vendita sia inferiore al valore della perizia. Da qui il ricorso per Cassazione dell’Ufficio.

La Corte, riprendendo il citato arresto (cfr. SS.UU. n. 2321/2000), ha ribadito come se, da un lato, la determinazione peritale non comporta alcuna limitazione al potere di rettifica dell’Ufficio (e, quindi, alla possibilità per l’Ufficio di accertare che il valore del bene sia diverso da quello determinato dalla perizia giurata), dall’altro tale affermazione non può spiegare alcun rilievo rispetto alla decadenza (o meno) dal beneficio agevolativo in caso di indicazione, nell’atto di compravendita, di un valore inferiore a quello risultante dalla perizia.

Per di più, come ricordato dai Giudici di Legittimità, la stessa Corte, in continuità con l’indirizzo appena esposto, ha sostenuto la prevalenza del meccanismo agevolativo (e non di decadenza) per il contribuente, anche laddove la scelta del contribuente di rideterminare il valore del bene attraverso una perizia giurata di stima e di versare l’imposta sostitutiva ex art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001, sia avvenuta successivamente al rogito (cfr. Cass. n. 15924/2021).

La Corte dunque, respinto il ricorso dell’Ufficio, ha confermato la corretta interpretazione di tale principio operata dalla CTR la quale ha ritenuto che l’indicazione di un prezzo inferiore a quello periziato non giustificasse la rettifica della plusvalenza sulla base del valore storico del bene.

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