Con l’ordinanza n. 2495 del 5 febbraio 2026 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Giudicepietro, Rel. Lenoci), affrontando il delicato equilibrio tra le procedure di emersione straordinaria e il principio di capacità contributiva, interviene su una questione giuridica di notevole complessità che vede contrapposti l’interesse erariale alla stabilità dei versamenti legati a procedure straordinarie e il diritto del contribuente alla ripetizione dell’indebito in presenza di una doppia imposizione.
Come ricordato dalla Corte “in tema di scudo fiscale, il contribuente che abbia pagato l’imposta straordinaria per il rimpatrio o la regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato ex art. 13- bis del d.l. n. 78 del 2009, ove non abbia beneficiato degli effetti di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 350 del 2001, essendo stato già raggiunto, prima della dichiarazione di emersione, da uno degli atti contemplati dall’art. 14, comma 7, del medesimo decreto-legge ed abbia corrisposto quanto dovuto in ragione del successivo avviso di accertamento e dell’atto di irrogazione delle sanzioni, ha diritto di ripetere quanto versato a titolo di imposta straordinaria” (Cass. V, ordinanza del 28 febbraio 2023, n. 6035).
I Giudici hanno precisato che detto principio, fondato sulla funzione sostitutiva e affrancante dell’imposta straordinaria si applica a fortiori quando, come nel giudizio in oggetto, lo scudo sia stato disconosciuto e sia risultato inefficace e le imposte ordinarie siano versate a seguito di accertamento.
La controversia trae origine dal diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate a un’istanza di rimborso presentata da un contribuente che, nell’ambito del cosiddetto “scudo fiscale”, aveva provveduto a regolarizzare capitali detenuti all’estero per un valore complessivo di circa 38 milioni di euro, versando la relativa imposta sostitutiva del 2,5%. Tuttavia, a seguito di successivi controlli, l’Amministrazione Finanziaria ha disconosciuto la validità di tale scudo, ritenendo l’operazione di rimpatrio inefficace poiché fittizia e carente dei requisiti temporali, procedendo quindi a recuperare a tassazione ordinaria i medesimi importi tramite avvisi di accertamento per gli anni dal 2002 al 2009. Il contribuente, dopo aver definito tali accertamenti mediante adesione e aver corrisposto integralmente le imposte ordinarie, le sanzioni e gli interessi, ha chiesto la restituzione di quanto versato a titolo di imposta straordinaria, scontrandosi con il silenzio-rifiuto dell’Ufficio.
La Suprema Corte, confermando la sentenza della CTR Veneto, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, statuendo che il permanere nelle casse dell’Erario dell’imposta sostitutiva, una volta che la procedura di emersione sia stata formalmente dichiarata invalida, risulta privo di causa giustificativa.
I giudici di legittimità hanno sottolineato che l’imposta straordinaria è intrinsecamente legata alla funzione affrancante della procedura: se l’effetto premiale viene negato e il contribuente è costretto a pagare l’imposizione ordinaria sugli stessi capitali, la mancata restituzione del prelievo sostitutivo comporterebbe un’inammissibile doppia tassazione del medesimo imponibile.
La Cassazione ha inoltre rigettato la tesi del Fisco secondo cui il versamento iniziale rappresenterebbe un pagamento spontaneo irripetibile, evidenziando invece come l’inefficacia della procedura, accertata dall’Ufficio stesso, precluda il perfezionarsi del presupposto d’imposta speciale.
In definitiva, la pronuncia ribadisce un principio di equità fondamentale: l’Amministrazione non può beneficiare di un gettito derivante da una sanatoria che essa stessa ha annullato, dovendo ripristinare la corretta correlazione tra prelievo fiscale e reale ricchezza affluita al contribuente.
