Vizio di omessa pronuncia: la Sezione Tributaria ne precisa i caratteri.

by AdminStudio

L’Ordinanza 4 giugno 2025 n. 14997 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Perrino Rel. Succio) accoglie un ricorso di parte contribuente relativamente alla eccezione di omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) ed offre ai Giudici di Legittimità l’occasione per ribadire i casi nei quali si verifica tale vizio della sentenza.

Nello specifico il contribuente con un motivo di impugnazione aveva lamentato la nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di ricorso diversi dalla violazione del termine dilatorio di sessanta giorni di cui all’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000, la violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR omesso l’esame dei motivi di ricorso proposti già in primo grado e riproposti in appello, diversi dall’eccepita violazione dell’art. 12 c. 7 della L. n. 212 del 2000.

Per la Corte il motivo è fondato. Al riguardo viene rammentato che la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi (Cass. n. 28072 del 2021).

Nel caso specifico, parte ricorrente trascriveva nel proprio atto da pag. 23 in poi le doglianze in ordine alle quali lamenta l’omessa pronuncia, con ciò adempiendo a quanto sopra illustrato.

Viene poi ricordato che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito (tra le tante: Cass., Sez. 3, 11 ottobre 2018, n. 25154; Cass., Sez. 5, 8 marzo 2019, n. 6811; Cass., Sez. 6-5, 15 ottobre 2019, n. 25958; Cass., Sez. 5, 23 ottobre 2019, n. 27096; Cass., Sez. 5, 13 ottobre 2020, n. 22007; Cass., Sez. 5, 4 dicembre 2020, n. 27804; Cass., Sez. 5, 5 novembre 2021, n. 31855; Cass., Sez. 6-5, 23 dicembre 2021, n. 41362; Cass., Sez. 3, 16 ottobre 2024, n. 26913): e nel caso i motivi che si indicano in ricorso per cassazione, trascrivendolo, costituiscono censure non solo in diritto ma anche in fatto (come quella relativa all’errata ricostruzione della base imponibile riportata a pag. 26 del ricorso per cassazione o quella relativa alla insussistenza dell’attività professionale di lavoro autonomo per mancanza del requisito dell’abitualità riportata a pag. 29 dell’atto).

Con riguardo a tali profili, proseguono i Giudici, è evidente quindi nella fattispecie la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, non potendo ritenersi che la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti in questo caso il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass., Sez. Trib., 3 agosto 2023, n. 23672; Cass., Sez. Trib., 13 agosto 2024, n. 22775). Neppure può quindi ritenersi che la decisione adottata – che non fa alcun riferimento neppure implicito alle questioni di cui il contribuente lamenta l’omessa risoluzione – comporti necessariamente la reiezione di tali doglianze, poiché risulta qui esser stata completamente omessa la decisione su punti che si palesano essere indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass., Sez. 6 -1, 4 giugno 2019, n. 15255).

Conseguentemente, in accoglimento del motivo, la sentenza viene cassata con rinvio al giudice del merito.

 

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