Violazione meramente formale quando non si arreca pregiudizio all’azione di controllo né si influisce sulla determinazione dell’imponibile

by admintrib

Con sentenza n. 141 del 5 gennaio 2022 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Virgilio, Rel. Fuochi Tinarelli) ha ribadito il principio di diritto secondo cui l’unicità e l’univocità della disciplina per la individuazione delle violazioni meramente formali deve essere ricondotta in quelle carenti di entrambi i requisiti (lesione alle azioni di controllo; non influenza sulla determinazione dell’imponibile).

Nei fatti l’Ufficio emetteva due avvisi di accertamento per il 2007 e il 2008, con i quali contestava ad una ditta individuale esercente attività edile l’illegittima applicazione del regime del reverse charge e l’indebita applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 4% riprendendo a tassazione, ai fini Iva, Irpef e Irap, alcune fatture di acquisto perché generiche. L’impugnazione del contribuente, che deduceva la correttezza del regime impositivo adottato, nonché l’idoneità delle fatture (che riportavano in misura sufficiente i requisiti imposti dall’art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972) e, comunque, l’inapplicabilità delle sanzioni attesa la natura meramente formale delle violazioni, era rigettata dalla CTP di Reggio Emilia. La sentenza era parzialmente riformata dal giudice d’appello, che riduceva la pretesa dell’Ufficio quanto alla violazione della normativa sul reverse charge e all’indebita applicazione dell’Iva agevolata, mentre confermava la ripresa per la genericità delle fatture, rispetto alla quale, peraltro, annullava le sanzioni. Il contribuente proponeva dunque ricorso per cassazione deducendo in via incidentale la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 9 bis, 5, comma 6, 9, commi 1 e 3 d.lgs. n, 471 del 1997 per aver la CTR (con riguardo al rilievo di indeterminatezza delle fatture per mancanza delle condizioni di cui all’art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972) ritenuto la violazione meramente formale, e non punibile, ancorché, in forza delle suddette violazioni, la CTR avesse ritenuto indetraibili e indeducibili i costi delle suddette fatture.

Come preliminarmente precisato dai Giudici di Legittimità la distinzione tra violazioni sostanziali, formali e meramente formali e già stata oggetto di reiterati interventi della Corte. In particolare le violazioni sono sostanziali se incidono sulla base imponibile o sull’imposta o sul versamento; le violazioni sono formali se pregiudicano l’esercizio delle azioni di controllo pur non incidendo sulla base imponibile, sull’imposta o sul versamento; le violazioni sono meramente formali se non influiscono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo, né arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo.

Ai fini della concreta distinzione tra violazioni formali e violazioni meramente formali la valutazione “deve essere eseguita alla stregua dell’idoneità ex ante della condotta a recare il detto pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, previo inquadramento della condotta stessa nel paradigma normativo di riferimento” (Cass. n. 289:38/2020 cit.); mentre per distinguere tra violazioni formali e sostanziali “è necessario accertare in concreto se la condotta abbia cagionato un danno erariale, incidendo sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta o del versamento del tributo” (Cass. n. 16450/2021 cit.).

Come ricordato nell’occasione dalla Corte la prima definizione di violazione formale risalente all’art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000, che l’ha qualificata come «… mera violazione formale senza alcun debito d’imposta» è stata successivamente oggetto di modifica da parte del legislatore che, (circoscrivendo la portata della norma dello statuto del contribuente) introducendo il comma 5-bis dell’art. 6 del d.lgs. n. 472 del 1997, ha stabilito che l’esclusione della punibilità sia limitata alle violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio dell’attività di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.

La Corte, accolto il ricorso incidentale e cassata con rinvio la sentenza, ha dunque ritenuto (diversamente dalla CTR) che la carenza dei requisiti di cui all’art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972 non fosse tale da fondare l’indeducibilità dei costi e l’indetraibilità dell’Iva né da incidere sulla stessa determinazione dell’imponibile, non potendo quindi integrare una violazione meramente formale.

 

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