Verifiche fiscali nei locali “misti” casa‑impresa: l’autorizzazione non motivata del PM viola l’art. 8 CEDU

by AdminStudio

La sentenza Edilsud 2014 S.r.l. Semplificata e Ferreri c. Italia del 5 marzo 2026 si inserisce nel solco, ma al tempo stesso rappresenta un significativo sviluppo, della giurisprudenza della Corte EDU in materia di accessi e perquisizioni fiscali nei locali aziendali e, in particolare, nei locali “misti” che fungono contemporaneamente da sede legale e da abitazione privata.

La vicenda trae origine da un accesso della Guardia di Finanza, autorizzato dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 52, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, presso la sede legale della società ricorrente, coincidente con l’abitazione del suo legale rappresentante, nel corso del quale gli agenti hanno ispezionato l’intera abitazione (camere da letto, bagni) e due autovetture, rinvenendo solo alcuni documenti relativi a un cliente.

I ricorrenti lamentavano, ai sensi dell’art. 8 CEDU, isolatamente e in combinato disposto con l’art. 13, nonché dell’art. 6, l’eccessiva ampiezza del potere discrezionale conferito alle autorità nazionali dalla disciplina interna e l’assenza di adeguate garanzie procedurali, in particolare di un controllo giurisdizionale effettivo ex ante o ex post sulle misure di accesso e perquisizione.

Richiamando il precedente leading case Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia (nn. 36617/18 e altri 12, 6 febbraio 2025), la Corte ribadisce che il quadro normativo italiano in materia di accessi fiscali non assicura, di regola, un controllo giurisdizionale a posteriori effettivo sulla legalità, necessità e proporzionalità delle ispezioni, con conseguente irrilevanza, ai fini dell’esaurimento dei rimedi interni, dei ricorsi ai giudici tributari o civili.

Sotto il profilo sostanziale, la Corte prende le mosse dai principi generali già enucleati in Italgomme in tema di ingerenze nella “vita privata” e nella “corrispondenza” delle persone giuridiche attraverso accessi, perquisizioni e sequestri fiscali, ma sottolinea che, nel caso di specie, la peculiarità consiste nella coincidenza tra sede legale della società e residenza privata del socio‑amministratore.

In tale contesto, l’art. 52, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, prevede che l’accesso ai locali commerciali utilizzati anche come abitazione sia subordinato ad autorizzazione del pubblico ministero, ma qualifica tale autorizzazione come “mero requisito procedurale”, esonerato dall’obbligo di motivazione, a differenza di quanto avviene per le perquisizioni nelle abitazioni di privati non adibite anche a sede di attività economica.

La Corte giudica questa impostazione incompatibile con l’art. 8  CEDU: in un contesto in cui l’accesso riguarda al tempo stesso la sfera professionale e la sfera più intima della vita privata, la mancanza di qualsiasi motivazione dell’autorizzazione del PM – anche solo in termini di necessità, proporzionalità e delimitazione dell’oggetto e dell’estensione della perquisizione – priva l’ingerenza di una base legale sufficientemente prevedibile e di garanzie contro l’arbitrio.

L’autorizzazione rilasciata, infatti, copriva indistintamente l’intero immobile, consentendo l’accesso a tutti i documenti e alle prove relative al complessivo adempimento degli obblighi fiscali, senza alcuna limitazione quanto ai locali da ispezionare o alle categorie di atti da ricercare, in linea con un quadro normativo che, secondo la Corte, attribuisce alle autorità fiscali un margine di azione troppo ampio e scarsamente circoscritto.

In continuità con Italgomme, la Corte conferma inoltre che i rimedi ex post davanti ai giudici tributari o civili non sono idonei a rimediare alle carenze del sistema, in quanto non offrono un controllo pieno e tempestivo sulla legittimità e proporzionalità della misura di accesso, né prevedono strumenti specifici di contestazione della perquisizione in sé, ma solo, al più, dei successivi atti impositivi o risarcitori.

Da ciò discende, per la Corte, l’impossibilità di ritenere l’ingerenza “conforme alla legge” ai sensi dell’art. 8, con conseguente accertamento di violazione dell’art. 8 nei confronti di entrambi i ricorrenti.

Sul piano delle conseguenze, la Corte riconosce ai ricorrenti un danno morale, liquidato in via equitativa in euro 7.600 complessivi, valorizzando anche il legame stretto tra società e persona fisica, in linea con la propria giurisprudenza (Kin‑Stib e Majkić c. Serbia, n. 12312/05, § 95).

La decisione conferma e rafforza la linea inaugurata da Italgomme, ma aggiunge un tassello importante: nei casi in cui i locali ispezionati abbiano una funzione “ibrida” (abitazione e sede di impresa), il grado di tutela richiesto dall’art. 8 è particolarmente elevato, imponendo non solo un controllo giurisdizionale effettivo, ma anche una motivazione specifica dell’autorizzazione del pubblico ministero che delimiti oggetto, finalità e perimetro della perquisizione.

Ne discende, per il legislatore e la giurisprudenza nazionali, l’esigenza di superare la qualificazione dell’autorizzazione del PM come mero adempimento formale, introducendo un obbligo di motivazione anche per gli accessi fiscali nei locali “misti” e prevedendo rimedi giurisdizionali effettivi ex post, capaci di scrutinare la necessità e proporzionalità delle ispezioni; diversamente, il rischio è quello di un contenzioso seriale analogo a quello già aperto da Italgomme, con possibili ricadute sistemiche sull’intero assetto dei poteri ispettivi in materia tributaria.

 

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