Una sentenza della Sezione Tributaria da segnalare (n. 19030 del 10 settembre 2014) in materia di accertamento sintetico con lo strumento ante 2009.
La Corte di Cassazione ha preso in esame la situazione di un contribuente che ha sostenuto l’acquisto di una farmacia per l’importo di circa L. 2.000.000.000, prezzo regolato mediante accollo di debiti di pari importo, che l’acquirente si era impegnato ad onorare entro un anno (cosa poi non avvenuta).
Così operando egli è incappato nella presunzione d’imputabilità del reddito su base sintetica, in quote costanti, all’anno in cui la spesa è stata effettuata ed ai cinque precedenti, adottata in base al fatto che la capacità di effettuare una determinata spesa ben può attribuirsi non al reddito prodotto nello stesso anno d’imposta cui l’accertamento si riferisce, bensì alla disponibilità di capitale accumulato negli anni precedenti.
Secondo la Cassazione nell’ipotesi delle spese per incrementi patrimoniali l’accertamento deve basarsi, sulla diretta dimostrazione (risultante, solitamente, da un atto formale) dell’effettiva erogazione della spesa – costituente il fatto noto, manifestazione di ricchezza – da parte del contribuente in un determinato momento o arco di tempo (uno o più anni d’imposta). Nel caso specifico l’accollo di un mutuo (non onorato) a fronte dell’acquisto non può costituire elemento rivelatore di capacità contributiva.