Valutazione dell’azienda ceduta: va fatta davvero al lordo dei debiti?

by Luca Mariotti

Nelle sentenze della V Sezione depositate il 18 maggio 2016, come spesso succede, particolare pregio va attribuito alle motivazioni esplicitate dal Presidente Chindemi.

Bastian contrari come siamo, allora, la nostra scelta è caduta tra le altre su una sentenza che è favorevole all’Agenzia delle Entrate, che ripercorre un filone giurisprudenziale non nuovo e che tuttavia non riesce a convincerci pienamente.

Si tratta della Sentenza n. 10218 (Presidente: Domenico Chindemi  Relatore: Giacomo Maria Stalla) del 18 maggio 2016.

La questione è relativa alla valutazione di un’azienda compravenduta e all’incidenza che hanno i debiti nella valutazione stessa. Soprattutto se si tratta di debiti ceduti sì con l’azienda, ma non pienamente contestuali alla vita della stessa e/o venutisi a creare nell’imminenza della cessione.

Secondo la Corte la passività non inerisce sempre e comunque all’azienda solo perché risultante dai libri obbligatori.

E l’argomentazione testualmente prosegue “E’ pur vero che in quest’ultima ipotesi sussiste, per il solo fatto che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori, la responsabilità dell’acquirente dell’azienda ex articolo 2560, 2^ co., cod.civ.; ma, allorquando emerga che tali debiti siano in realtà estranei all’azienda, l’assunzione di tale responsabilità da parte dell’acquirente non può che configurare un’ipotesi sostanzialmente riconducibile all’accollo da parte del cessionario del debito del cedente (indipendentemente dalla inerenza soltanto contabile, e non operativa, della posta passiva). Senonchè, tale accollo non rappresenta che una modalità di determinazione e corresponsione del prezzo di acquisto, così come concordato in ragione dell’effettivo valore attribuito dalle parti all’azienda; il quale dovrà pertanto essere individuato, ai fini dell’imposta di registro, non al ‘netto’, ma al ‘lordo’ della passività non inerente (Cass.12215/08). Il che che trova del resto riscontro normativa nel secondo comma dell’articolo 43 2° co. d.P.R. 131/86, il quale stabilisce che “i debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell’atto concorrono a formare la base imponibile”.

Con molto rispetto per i supremi Giudici ci permettiamo di esprimere qualche dubbio.

E’ noto che l’azienda nel diritto commerciale prima ancora che nel diritto tributario ha avuto una molteplicità di definizioni. Spiccano tra di esse, come rilevante presupposto al ragionamento di cui trattiamo, la teoria unitaria e la teoria atomistica.

Secondo la teoria unitaria, l’azienda costituirebbe un bene unico, distinto dai singoli elementi che la compongono e su cui l’imprenditore  vanterebbe un diritto (normalmente di proprietà) distinto dai diritti che lo stesso vanta sui singoli beni dell’azienda.

Secondo la teoria atomistica, l’azienda non sarebbe riducibile ad unità, ma sarebbe invece descrivibile e definibile esclusivamente come complesso di beni: il titolare dell’azienda dunque non vanterebbe nient’altro se non i singoli diritti sui singoli beni dell’azienda.

Chiaramente se adottassimo la prima lettura dovremmo concludere che tutti i beni e i diritti (debiti inclusi) fanno parte dell’azienda. E quindi dissentire da quanto esplicitato nella sentenza.

Se invece ci focalizziamo sulla seconda abbiamo una molteplicità di diritti, singolarmente considerati, che insieme formano l’azienda. Ma perché, nella determinazione del valore di quest’ultima escludere i debiti? Solo se esistesse una norma tributaria che lo prevede potrebbe essere la risposta. Ed ecco il riferimento all’articolo 43 2° comma. Il che sembrerebbe per certi aspetti corretto.

Ma poiché alla fine quello che va tassato è la capacità contributiva ed essa nelle imposte indirette è correlata al prezzo o al valore trasferito, in questa lettura la norma citata potrebbe essere in evidente odore di incostituzionalità. Tale interpretazione veicola in sostanza l’assioma per cui trasferire una passività genera un’imposizione fiscale sul valore negativo: o quello equivalente per cui non si tiene conto della passività trasferita e si tassa il lordo.

Quindi o si sposa il concetto (maggioritario) dell’azienda come universalità oppure, se si opta per la concezione atomistica, ci sembrerebbe corretto farlo almeno nell’ottica di un’interpretazione della norma tributaria costituzionalmente orientata.

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