Va motivato il diniego di esenzioni IMU richieste con specifica dichiarazione dal contribuente. Non basta la mera liquidazione del tributo.

by AdminStudio

L’ordinanza n. 31726 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Stalla, Rel. Picardi) pur accogliendo il ricorso di un comune in ambito IMU, precisa nella motivazione un principio che riteniamo utile ribadire. Quello per cui quando un atto impositivo recupera tale imposta negando al contribuente una esenzione (o una agevolazione) richiesta con apposita dichiarazione, deve motivare specificamente sul punto in ossequio ai principi generali dell’ordinamento.

La Corte rammenta che, sebbene la controversia concerna l’i.m.u., occorre brevemente ricordare l’orientamento in tema di motivazione dell’avviso di accertamento, avente ad oggetto l’i.c.i. Al riguardo si è precisato che la necessità che gli avvisi di liquidazione e accertamento siano motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati non comporta l’obbligo di indicare anche l’esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge ed astrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre e provare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell’imposta (Cass., Sez. 5, 24 gennaio 2018, n. 1694; v. anche Cass., Sez. 5, 11 giugno 2010, n. 14094, secondo cui, in tema di i.c.i., l’art. 11, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 504 del 1992.

Tale orientamento non può, tuttavia, operare automaticamente ed integralmente anche con riferimento all’i.m.u., posto che, mentre, in tema di i.c.i., non è previsto alcun obbligo dichiarativo volto al conseguimento dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 (in particolare cfr. art.10, comma 4, del medesimo D.Lgs., ai sensi del quale “i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 7”), al contrario, per l’i.m.u. l’art. 2, comma 5-bis, del D.L. n. 102 del 2013, n. 102 ha disposto che: “ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica” (per una illustrazione più dettagliata dalla normativa si rinvia all’ordinanza di questa Corte, Sez. T, n. 24200 del 9 settembre 2024).

In presenza della richiesta di una determinata esenzione, da parte del contribuente, fondata sull’indicazione specifica dei requisiti necessari per la sua fruizione, sorge l’obbligo dell’ente impositore di motivare le ragioni della esclusione di quel particolare beneficio invocato, alla luce dei principi di collaborazione e buona fede, che improntano i rapporti con il contribuente, ed in virtù del principio costituzionale di buon andamento della pubblica amministrazione, che impone di esaminare e motivatamente decidere le pertinenti istanze avanzate dal privato coinvolto nel procedimento tributario, anche al fine di prevenire eventuali impugnazioni.

La necessità che il Comune indichi espressamente le ragioni del diniego dell’esenzione invocata sorge, però, come evidenziato, solo in presenza di una richiesta dettagliata e specifica, da avanzare tramite apposita dichiarazione redatta secondo il modello ministeriale predisposto con il D.M. 26 giugno 2014, che ha espressamente previsto che la dichiarazione relativa agli anni 2012 e 2013 dovesse essere presentata entro il 30 settembre 2014 (termine, poi, differito al 30 novembre 2014 dal D.M. 23 settembre 2014). Del resto, tale richiesta, completa delle necessarie informazioni, è indispensabile, visto che la natura non commerciale non può essere desunta in via esclusiva in base a documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l’immobile è destinato (v., tra le tante, Cass., Sez. 5, 4 luglio 2019, n. 17968), potendo, in linea di principio, tutte le attività essere svolte con metodi commerciali o non commerciali, sicché occorre porre in condizioni il Comune di svolgere una verifica in concreto. Nel caso in esame il ricorrente nulla ha allegato sul punto, essendosi limitato a sostenere una indiscriminata estensione dell’onere motivazionale dell’atto impositivo alle ragioni di esclusione dell’esenzione invocata.

 

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