Con ordinanza n. 21295 del 5 luglio 2022 la Sezione Quinta della Corte di Cassazione (Pres. Cirillo, Rel. Angarano) ha ribadito il principio di diritto secondo cui gli utili extracontabili accertati ad una società di capitali a ristretta base partecipativa non possono presumere l’imputazione di un maggior reddito in capo al socio che nel corso dell’anno sia fuoriuscito dalla compagine sociale.
Nei fatti con atto impositivo emesso nei confronti di un contribuente persona fisica l’Ufficio, facendo seguito all’avviso di accertamento emesso nei confronti della s.r.l. da questi partecipata al 70 per cento, recuperava a tassazione ai fini Irpef il maggior reddito di capitale in ragione del reddito accertato nei confronti della società per l’anno 2006. Il recupero a tassazione, presumendo una distribuzione di utili extracontabili, si fondava sul rilievo che, nell’ipotesi di società di capitali a base ristretta, l’obbligazione tributaria sul reddito di capitale andasse determinata sul reddito definito in capo alla società. Dopo gli esiti sfavorevoli in CTP e CTR adiva in cassazione il contribuente lamentando la violazione degli artt. 2, 44, 45 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 ed eccependo l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei propri confronti in ragione della perdita della qualità di socio nel corso dell’anno di imposta cui si riferiva la ripresa a tassazione.
Come ricordato dalla Corte il reddito correlato agli utili extracontabili di una società per azioni a ristretta base partecipativa va imputato al socio nell’anno in cui è conseguito e non nel periodo di imposta successivo alla chiusura dell’esercizio sociale stante la mancanza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio (Cass. n. 25468/2015).
Tuttavia, nel caso in esame, si poneva all’attenzione della Corte l’ulteriore questione degli effetti della cessazione della qualità di socio nel corso dell’esercizio.
Con riferimento alle società di persone è stato più volte ribadito il principio di diritto secondo cui “qualora nel corso di un esercizio si sia verificato il mutamento della compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, i redditi della società devono essere imputati, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 D.P.R. n. 917 del 1986, esclusivamente a colui che rivesta la qualità di socio al momento della approvazione del rendiconto, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non già al socio uscente ed a quello subentrante in ragione di una ripartizione ragguagliata alla rispettiva durata del periodo di partecipazione alla società nel corso dell’esercizio” (Cass. n. 19238/2003, Cass. n. 8423/1994). Detto principio è applicabile anche in presenza di utili extrabilancio “posto che anche con riferimento a detti ultimi la maturazione del reddito non avviene secondo un criterio costante ed uniforme nel tempo. Va esclusa, pertanto, una ripartizione degli utili proporzionale al periodo in cui ciascun socio ha fatto parte della compagine sociale” (Cass. 30/07/2018 n. 20126).
Come evidenziato dai Giudici di Legittimità “alle medesime conclusioni, stante l’identità dei presupposti, deve giungersi anche nell’ipotesi di utili extra-bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base partecipativa” (Cass. n. 20126/2018).
La Corte, accolto il ricorso, ha dunque ritenuto non giustificata l’imputazione del maggior reddito societario ai soci receduti in corso d’anno ed in rapporto al periodo di partecipazione.
(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)
