Trust estero “trasparente”: niente IVAFE se il beneficiario non detiene i prodotti finanziari.

by AdminStudio

Con la Risposta a Interpello n. 84 del 25 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate prende in esame il trattamento ai fini IVAFE della posizione di un beneficiario persona fisica residente in Italia rispetto a un trust irrevocabile, regolato dal diritto di uno Stato USA e fiscalmente ivi residente, il cui patrimonio è investito in strumenti finanziari esteri (fondi monetari, ETF azionari, titoli obbligazionari pubblici).

Il caso specifico tratta di un trust amministrato da un trustee professionale indipendente, che detiene formalmente e sostanzialmente le attività del fondo in trust. Il beneficiario italiano, individuato, ha diritto per tutta la vita alla percezione del reddito netto prodotto dal trust, ma non ha alcun diritto alla distribuzione del capitale, non dispone di poteri decisionali o gestori sui beni, non ha poteri di influenza sul trustee né la facoltà di designare i beneficiari successivi del reddito o del capitale.

L’istante rappresentando il trust come “trasparente” e qualificando sé stesso come “beneficiario individuato” dei redditi di capitale percepiti ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g‑sexies, TUIR, ha dunque chiesto all’Agenzia chiarimenti in merito ad un eventuale assoggettamento ad IVAFE.

Nel parere reso, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato la base normativa dell’IVAFE (decreto­ legge 6 dicembre 2011, n. 201), ribadisce che il presupposto dell’imposta è rappresentato dalla proprietà, da altro diritto reale o comunque dalla detenzione delle attività finanziarie estere.

L’Ufficio richiama la propria prassi sul tema (circolare n. 34/E del 22 ottobre 2022) ricordando che, in linea di principio, i beneficiari non sono tenuti a versare IVIE e IVAFE quando non titolari di diritti reali sugli immobili o di detenzione dei prodotti finanziari (come avviene ad esempio nei trust “opachi”).

Trasponendo tale impostazione al caso di specie, l’Agenzia valorizza tre elementi fattuali: il beneficiario ha esclusivamente diritto ai redditi del trust e nessun diritto sul capitale; la titolarità dei beni del trust appartiene integralmente al trustee, al quale soli competono i poteri di gestione e disposizione; il beneficiario non instaura alcun rapporto diretto con i prodotti finanziari in portafoglio, non impiega capitali propri e non assume il rischio degli investimenti.

Sulla base di questi presupposti, espressamente richiamati, l’Amministrazione conclude che il beneficiario residente “titolare esclusivamente del diritto a percepire i redditi del trust e non detentore, a qualunque titolo, dei prodotti finanziari e degli altri investimenti intestati al trustee, non è tenuto al versamento dell’IVAFE con riferimento a tali attività”.

 

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