Con risposta ad interpello n. 754 del 28 ottobre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti circa il trattamento fiscale da attribuire alla distribuzione di denaro operata da una società semplice in favore del socio persona fisica: nella fattispecie il corrispettivo derivava dalla cessione, con prezzo pari al costo rivalutato, delle azioni detenute in merito alla partecipazione in una S.p.A.
Nei fatti l’Istante rappresentando l’intenzione della società semplice, di cui è socio e legale rappresentante, di procedere alla rivalutazione (ai sensi dell’articolo 1, commi 1122 e 1123, della legge di bilancio 2021) e alla successiva cessione a terzi, con prezzo pari al valore rivalutato, della partecipazione in una S.p.A., chiedeva all’Ufficio quale fosse il trattamento fiscale applicabile alla distribuzione di denaro (i.e. il corrispettivo della cessione) in suo favore.
Come ricordato dall’Ufficio L’articolo 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) ha introdotto la possibilità per i contribuenti che detenevano alla data del 1° gennaio 2002 titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data: per poter utilizzare ai fini fiscali il valore rideterminato, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati. Successivamente l’articolo 1, commi 1122 e 1123, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha previsto la possibilità di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle suddette partecipazioni detenute alla data del 1° gennaio 2021 (l’aliquota dell’imposta sostitutiva è attualmente prevista nella misura dell’11 per cento).
L’Ufficio ha poi esaminato la disciplina civilistica e fiscale delle società semplici e le tipologie di reddito realizzabili dalle stesse, comprese le modalità di attribuzione in capo ai soci.
Come noto la società semplice (che non può svolgere attività commerciale ex art. 2249 c.c.) determina il proprio reddito imponibile quale sommatoria delle singole categorie di reddito indicate nell’articolo 6 del Tuir. L’assoggettamento ad imposta avviene (in forza del principio di imputazione per trasparenza di cui all’articolo 5 del Tuir) direttamente in capo a ciascun socio in proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dall’effettiva percezione dello stesso.
La netta distinzione tra il momento dell’assoggettamento ad imposta di tale reddito direttamente in capo al socio e il momento della percezione materiale dello stesso comporta che le successive movimentazioni di redditi già tassati rappresentino mere movimentazioni patrimoniali, prive di qualsiasi rilevanza ai fini impositivi.
Pertanto limitatamente agli utili già imputati per trasparenza in capo ai soci, le successive distribuzioni determinano esclusivamente un effetto indiretto, vale a dire una variazione del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (cfr. articolo 68, comma 6, del Tuir). Diversamente, la tassazione definitiva in capo alla società semplice in ragione della presenza di redditi esenti o assoggettati ad imposizione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta comporta che tali importi non concorrano al reddito complessivo imponibile della società (e alla relativa imputazione per trasparenza) e la successiva distribuzione degli stessi non subisca alcuna imposizione e non incida neppure sul costo fiscalmente conosciuto della partecipazione.
Con riferimento al caso in esame l’Agenzia ha dunque chiarito come l’operazione di cessione della partecipazione detenuta dalla società non genera una plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-bis) del TUIR, data l’identità tra il costo rideterminato e il valore della cessione.
Come precisato dall’Ufficio la conseguente distribuzione ai soci delle somme derivanti dalla predetta cessione non può dar luogo a tassazione in capo al socio in quanto le somme attribuite derivano dalla cessione di una partecipazione che ha determinato la realizzazione da parte della società semplice di un reddito diverso di natura finanziaria pari a zero.
