Trattamento fiscale degli interessi maturati su un mutuo concesso da una Banca ad un suo dipendente in caso di operazione di cartolarizzazione: i chiarimenti dell’Agenzia

by admintrib

 

Con risposta a interpello n. 378 del 11 luglio 2023 le Entrate chiariscono che l’operazione di cartolarizzazione del mutuo a tasso agevolato concesso da una banca ad un proprio dipendente è irrilevante ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 51, comma 4, lett b), del TUIR secondo cui costituisce reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al Tasso Ufficiale di Riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso previsto dal contratto di mutuo

Nei fatti l’Istante dichiarava di aver contratto, presso la banca di cui era dipendente, un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale ad un tasso di interesse più favorevole rispetto a quello normalmente concesso alla clientela. Il mutuo era stato poi cartolarizzato dall’istituto finanziario e ceduto ad una “società veicolo”. Ciò posto, l’Istante chiedeva se, a seguito dell’avvenuta cartolarizzazione, agli interessi corrisposti in funzione del predetto mutuo dovessero continuare ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 51, comma 4, lettera b) del TUIR, concernente i finanziamenti concessi ai dipendenti.

Come ricordato dall’Agenzia l’art. 51, comma 1, del TUIR sancisce il cosiddetto ”principio di onnicomprensività” del reddito di lavoro dipendente. In ragione di tale principio tanto gli emolumenti in denaro quanto i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili, concorrendo pertanto alla determinazione del reddito.

Inoltre, in virtù di quanto stabilito dal comma 3 del citato articolo, costituiscono redditi da lavoro dipendente non soltanto le somme e i valori che il datore di lavoro corrisponde direttamente ma anche le somme e i valori che, in relazione al rapporto di lavoro, sono erogate da soggetti terzi rispetto a tale rapporto.

Secondo quanto evidenziato nella circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n.326 (al par.2.3), “l’espressione ”il diritto di ottenerli da terzi” va posta in collegamento con il principio generale vigente in materia di reddito di lavoro dipendente in base al quale costituisce reddito della medesima specie tutto ciò che il dipendente ”riceve”, anche da soggetti ”terzi”, in ”relazione” al rapporto di lavoro”.

Pertanto, il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta deve effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a tutte le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto con lo stesso, anche se talune delle suddette somme o valori sono corrisposti da soggetti terzi per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest’ultimo (ad esempio, un accordo o convenzione stipulata dal sostituto d’imposta con il soggetto terzo).

Come sottolineato dall’Agenzia, ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 51, comma 4, lettera b), non rilevano eventuali modifiche successive alla concessione del finanziamento: tale disposizione si applica a tutte le forme di finanziamento comunque erogate dal datore di lavoro, indipendentemente dalla loro durata e dalla valuta utilizzata e, altresì, ai finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici da parte di quest’ultimo.

L’Ufficio ha dunque confermato che, in relazione al contratto di mutuo a tasso agevolato, ricorra il presupposto di cui alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 51 del TUIR a nulla rilevando l’operazione di cartolarizzazione, la quale, configurandosi come fattispecie di cessione del credito, non comporta per il mutuatario alcuna variazione dei termini e delle condizioni stabilite in sede di accensione del mutuo

Come infine chiarito dall’Agenzia costituisce reddito di lavoro dipendente il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al Tasso Ufficiale di Riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso previsto dal contratto di mutuo.

(commento a cura del Dott. Lorenzo Tortelli)

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