Si stanno pian piano definendo, anche per via giurisprudenziale, i criteri di deducibilità fiscale del Trattamento di Fine Mandato per gli amministratori di società, strumento particolarmente interessante ai fini della pianificazione fiscale. In questo ambito risulta interessante l’ordinanza n. 4854 del 25 febbario 2025 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Giudicepietro, Rel. Macagno).
Nel caso specifico una società era stata oggetto di un accertamento per aver portato a conto economico un TFM superiore al compenso annuale degli amministratori diviso 13,5, misura prevista dall’art. 2120 c.c. per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti. In primo grado il ricorso della società era stato respinto. Il successivo appello veniva accolto dalla CTR.
Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate per cassazione viene respinto dai Giudici di Legittimità i quali ricordano il prevalente orientamento (di recente confermato da Cass. n. 15966 del 07/06/2024), che ha escluso che, in mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all’ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l’art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi (Cass. 29/08/2022, n. 25435; Cass. 06/11/2020, n. 24848).
Si è precisato che tale assunto è in linea con l’ulteriore principio affermato in tema di redditi di impresa, in base al quale, in ragione del combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo: in mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall’art. 95, comma 5, t.u.i.r. che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio nel quale sono corrisposti (Cass. 10/07/2023, n. 19445, Cass. 19/10/2018, n. 26431).