Trasferimento dissimulato dell’azienda e del relativo avviamento: integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

by Luca Mariotti

Si allargano in concreto le ipotesi in cui si può manifestare il presupposto per il reato di cui all’art. 11, DLgs. 74 del 2000, nella recente giurisprudenza penale della Cassazione.

La Sentenza di oggi, 5 maggio 2015 n. 18508 torna ad affermare che l’alienazione simulata dell’avviamento commerciale dell’azienda, finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva costituisce una fattispecie idonea a configurare il reato.

E lo fa richiamando anche un’altra sentenza della III Sezione penale (n. 37389 del 16/05/2013).

Secondo la Corte il tribunale ha fornito una spiegazione chiara, ancorché sintetica, delle ragioni per le quali ha ritenuto l’astratta sussumibilità del fatto nel reato contestato.

Infatti, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali dei dipendenti della società che aveva contratto il debito tributario si era dimostrato che il ricorrente, nel periodo in cui aveva cominciato a profilarsi tale consistente passività, aveva iniziato a trasferire dipendenti e personale ad altra società che utilizzava i medesimi locali ove aveva sino ad allora operato la prima, previa sostituzione dell’insegna.

Ciò fa apparire chiaro che la prima società ha trasferito alla seconda il proprio personale dipendente, i locali ove la stessa operava e con essi la propria clientela, in un contesto e con modalità che rende non manifestamente illogica la deduzione che il Tribunale ha tratto in ordine alla natura fraudolenta dell’operazione.

 

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