Termine di accertamento: per il lavoratore dipendente che non dichiara altri redditi imponibili a lui imputabili il termine è quello che si applica in caso di dichiarazione omessa. Non ha rilievo la presentazione della certificazione unica da parte del datore di lavoro.

by AdminStudio

L’ordinanza n. 31320 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Cataldi, Rel. De Rosa) si occupa del caso di un contribuente che non aveva presentato dichiarazione essendo stato per i suoi redditi di lavoro dipendente presentato il CUD. In fase di controllo tuttavia egli era risultato percettore di altri redditi.

In grado di appello la CTR aveva equiparato il CUD alla presentazione della dichiarazione dei redditi, facendo decorrere dalla presentazione del primo (da parte del sostituto d’imposta) il termine breve per l’esercizio del potere di accertamento.

Nel ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate censurava la sentenza del Giudice di seconde cure e la Corte ritiene le motivazioni fondate. Ricorda al riguardo che l’art. 43, secondo comma, D.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis vigente, prevede che, nei casi di omessa dichiarazione dei redditi (o di dichiarazione nulla), il termine, a pena di decadenza, per la notifica degli avvisi di accertamento – fissato in via generale dal primo comma al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi – sia quello del 31 dicembre del quinto anno successivo. L’art. 1, quarto comma, lett. b), D.P.R. n. 600 del 1973 esonera dall’obbligo di presentare la dichiarazione le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Il discrimine tra le due norme è rappresentato, pertanto, dalla sussistenza o meno dell’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Nel caso specifico tuttavia l’avviso di accertamento notificato al contribuente si fondava sul presupposto dell’esistenza di redditi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal rapporto di lavoro dipendente, determinati in capo alla contribuente in relazione alla capacità di spesa correlata alla disponibilità di alcuni beni e servizi ed al realizzo di risparmio, considerati come indicatori di un’elevata capacità contributiva. La percezione di questi redditi, pertanto, escludeva il contribuente dal novero dei soggetti esonerati dall’obbligo della dichiarazione.

Nella fattispecie in esame, la C.t.r., erroneamente, a presupposto della sua decisione, ha assunto che la posizione di chi è comunque noto all’Amministrazione per l’invio del CUD da parte del sostituto d’imposta sarebbe diversa da quella di chi rimane del tutto sconosciuto all’Amministrazione.

Invero, la decisione non è conforme ai principi affermati secondo cui qualora il contribuente, titolare di un CUD, abbia omesso di presentare la dichiarazione dei redditi, pur essendo obbligato a tale adempimento per aver prodotto oltre che un reddito di lavoro dipendente anche altri redditi, la decadenza dal potere di accertamento, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, non potrà che aversi, essendo stata omessa la dichiarazione dovuta, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la stessa avrebbe dovuto essere presentata (Cass. n. 37149/2021).

In mancanza di espressa disposizione normativa, del resto, deve escludersi che in tutte le ipotesi in cui il contribuente sia in possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, certificati dal sostituto d’imposta mediante il CUD, la dichiarazione, ai fini della individuazione del termine di decadenza dal potere accertativo, possa considerarsi comunque presentata. Viceversa, il maggior termine per l’accertamento deve ritenersi si applichi indistintamente a tutti coloro che, pur avendone l’obbligo, omettano di presentare la dichiarazione dei redditi, così rientrando nell’ipotesi di cui all’art. 43, secondo comma, a prescindere dal fatto che, in quanto lavoratori dipendenti, il datore di lavoro abbia presentato il CUD in qualità di sostituto d’imposta.

 

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