Termine decadenziale ‘rigido’ per la cartella da controllo automatizzato: la dichiarazione tardiva non sposta il dies a quo ex art. 25 DPR 602/1973.

by AdminStudio

“In tema di controllo automatizzato della dichiarazione, ai fini della notifica della cartella di pagamento ex artt. 36-bis, D.P.R. 600/73 e 54-bis del D.P.R. 633/1972, per esigenze di certezza e di rispetto dei diritti sostanziali del contribuente, il termine decadenziale di cui all’art. 25, primo comma, D.P.R. n. 602/1973, resta fermo e non è differito dalla presentazione di una dichiarazione tardiva o ultratardiva del contribuente.”.

Questo quanto affermato con l’Ordinanza n. 10440 del 21 aprile 2026 dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. Gori). La pronuncia si colloca nel solco di una lettura rigidamente garantista dei termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento, con particolare riguardo ai controlli automatizzati ex artt. 36‑bis D.P.R. 600/1973 e 54‑bis D.P.R. 633/1972.

Il caso trae origine dalla notifica di una cartella IRES/IVA relativa al periodo d’imposta 2013, emessa a seguito di controllo automatizzato del Modello Unico 2014. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione sosteneva che, essendo la dichiarazione relativa al 2013 stata trasmessa tardivamente in data 9 gennaio 2015, il termine decadenziale triennale per la notifica della cartella ex art. 25, comma 1, lett. a), D.P.R. 602/1973 dovesse calcolarsi a partire da tale data, con scadenza al 31 dicembre 2018, così rendendo tempestiva la notifica PEC del 22 gennaio 2018 .

La Corte ribadisce che il termine per la notifica della cartella è fissato “entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione” (art. 25, primo comma, D.P.R. n. 602/1973) per le somme emergenti dal controllo automatizzato.

L’argomento dell’agente della riscossione implicherebbe una concezione “mobile” del dies a quo, che verrebbe spostato in avanti dalla presentazione tardiva della dichiarazione, ma tale lettura è giudicata incompatibile con la lettera della norma, che non contempla alcun meccanismo di slittamento del termine decadenziale in ragione del ritardo dichiarativo.

La Corte adotta una chiave teleologica e sistematica, valorizzando i principi di certezza del diritto e tutela dei diritti sostanziali del contribuente, come delineati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE in materia di IVA, in particolare nelle cause Astone (C‑332/15) e Volkswagen (C‑533/16), che hanno affermato una interpretazione restrittiva dei termini di decadenza, in funzione di equilibrio tra esigenze di gettito e affidamento del soggetto passivo.

In continuità con tale indirizzo, la Cassazione richiama anche il percorso interno, segnato da un progressivo rafforzamento dei termini decadenziali come argine alla permanenza “sine die” del potere impositivo, già evidenziato, ad esempio, nella giurisprudenza sulla natura non perentoria del termine annuale di cui all’art. 36‑bis, compensata però dall’assoggettamento dell’attività di liquidazione ai termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo e per la notifica della cartella.

In questo quadro, l’ordinanza enuncia il seguente principio: in tema di controllo automatizzato, ai fini della notifica della cartella il termine decadenziale ex art. 25, primo comma, D.P.R. 602/1973 resta fermo e non è differito dalla presentazione di una dichiarazione tardiva o ultratardiva. La distinzione tra dichiarazione tardiva (oltre il 31 dicembre dell’anno in cui dev’essere presentata, ma entro 90 giorni) e ultratardiva (oltre i 90 giorni) viene così neutralizzata sul piano del dies a quo della decadenza: la tardività ha rilievo sanzionatorio e, sul versante degli accertamenti, ai fini della qualificazione come dichiarazione omessa o meno, ma non può essere utilizzata dall’Amministrazione per spostare in avanti il termine entro cui esercitare la pretesa in via automatizzata.

Applicando il principio al caso concreto, la Corte, sul presupposto che la dichiarazione Modello Unico 2014, relativa all’anno di imposta 2013, è stata trasmessa dalla società in data 9.1.2015 e che la cartella di pagamento è stata notificata a mezzo pec in data 22.1.2018, ha ritenuto che il termine decadenziale triennale di cui all’art.25, comma 1, cit. sia decorso perché il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione cui fa riferimento la norma deve ritenersi che scadesse il 31.12.2017.

In definitiva, l’arresto si pone in coerenza con l’evoluzione normativa (introduzione e generalizzazione di termini di decadenza per la formazione del ruolo e per la notifica delle cartelle) e con l’orientamento, interno e sovranazionale, che considera i termini perentori non come ostacolo alla riscossione, ma come elemento essenziale di un sistema tributario rispettoso del principio di legalità, prevedibilità e tutela del contribuente.

 

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