Tassa di concessione governativa sui telefonini: è dovuta anche dai Comuni.

by Luca Mariotti

La Sentenza della Cassazione civile, Sez. VI, n. 19464 del 15 settembre 2014 torna sul tema della tassa sui telefonini, stavolta decidendo su un ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro il comune di Cambiate per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha ritenuto non dovuta la tassa di concessione governativa per l’impiego di telefoni cellulari utilizzati dal comun e medesimo in base ad un abbonamento con l’erogatore del servizio di telefonia mobile.

La Commissione Tributaria Regionale aveva infatti ritenuto che, a seguito della liberalizzazione della fornitura di servizi di comunicazione elettronica recata dal D.Lgs. n. 259 del 2003 e della conseguente abolizione del relativo regime di concessione governativa, sarebbe venuto meno lo stesso presupposto impositivo della tassa in questione.

Il richiamo iniziale è alla famosa sentenza 9565 delle Sezioni Unite del 2104 con cui si è preso atto della norma di interpretazione autentica dettata dal D.L. n. 4 del 2014, art. 2, comma 4, convertito in legge con la L. n. 50 del 2014 (“Per gli effetti della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 21, le disposizioni dell’art. 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 10 agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto art. 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione”), riconoscendo tale norma interpretativa legittima, anche alla stregua dei canoni dello Statuto del contribuente, e vincolante per l’interprete.

La stessa sentenza n. 9565/14 ha altresì precisato che agli enti locali non compete l’esenzione dalle tasse di concessione governativa, tra le quali si annovera quella per cui è causa.

Secondo la Cassazione, anche la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo appare solidamente orientata nel senso di escludere che la disciplina Europea dei servizi di comunicazione elettronica contenga prescrizioni incompatibili con una norma interna che imponga un tributo a carico degli utenti dei servizi di telefonia cellulare; una riprova di tale affermazione sarebbe rinvenibile nella sentenza 27.6.2013, in causa C-71/12, Vodafone Malta, nella quale si precisa che un tributo imposto agli operatori che forniscono servizi di telefonia mobile corrispondente ad una percentuale dei pagamenti che essi ricevono dagli utenti di detti servizi non osta alla disciplina dettata dalla direttiva 2002/20/CE “a condizione che il suo fatto generatore non sia collegato alla procedura di autorizzazione generale che consente di accedere al mercato dei servizi di comunicazioni elettroniche, ma sia collegato all’uso dei servizi di telefonia mobile forniti dagli operatori e che esso ricada in definitiva sull’utente di tali servizi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”; e secondo la Corte la tassa di concessione governativa di cui si discute  è collegata all’uso dei servizi di telefonia mobile forniti dagli operatori e grava sugli utenti di tali servizi.

Articoli correlati

ilTRIBUTO.it – Associazione per l’approfondimento e la diffusione dell’informazione fiscale nasce a giugno del 2014 intorno all’idea che la materia fiscale sia oggi di fondamentale importanza e che debba essere sempre piú oggetto di studio e di critica – sempre costruttiva – da parte di persone preparate.

I prezzi dei nostri libri sono Iva 4% esclusa

RIMANI AGGIORNATO!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CONTATTI

+39 055 572521

info@iltributo.it

supportotecnico@iltributo.it

Seguici sui nostri social

©2023 – Associazione culturale “il tributo” Sede Legale Via dei Della Robbia, 54 – 50132 Firenze C.f. 94238970480 – P.iva 06704870481
Restyling by Carmelo Russo