TARI: spetta al Comune provare la determinazione della superficie imponibile.

by AdminStudio

“La dimostrazione dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria (tra i quali è annoverabile la superficie imponibile), oggetto della pretesa esercitata dall’amministrazione, grava su quest’ultima, mentre il diritto a fruire di riduzioni, esclusioni o esenzioni deve essere provato dal contribuente, costituendo un’eccezione alla regola generale che assoggetta al pagamento del tributo tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr. Cass. n. 3756/12, Cass. n. 16858/14, Cass. n. 17622/16, Cass. n. 10634/19, Cass. n. 21490/22, Cass. n. 2623/23, Cass. n. 8595/25, Cass. n. 12902/25 e Cass. n. 1155/26)”.

Con l’Ordinanza n. 17357 del 1° giugno 2026 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Lo Sardo, Rel. Bruno) riafferma i principi in tema di riparto dell’onere della prova nel contenzioso sui tributi locali, con particolare riferimento alla determinazione della superficie imponibile ai fini della tassa rifiuti.

Nei fatti la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l’appello del Comune la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia, con la quale era stato accolto il ricorso di una Spa avverso gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto – con riferimento alle annualità 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 – la TARI inerente ad un fabbricato parzialmente occupato dalla società contribuente.

La Corte, nel respingere il ricorso ricorso del Comune, valorizza l’accertamento di merito secondo cui la pretesa impositiva poggiava unicamente sulla discordanza tra la superficie dichiarata dal contribuente e quella emergente dal modello DOCFA del proprietario, ritenuta insufficiente, in assenza di ulteriori riscontri, a dimostrare i presupposti sostanziali della tassazione.

Viene così ribadito l’orientamento consolidato per cui la prova dei fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria – tra cui rientra la misura della superficie tassabile – incombe sull’ente impositore, mentre è il contribuente a dover dimostrare i presupposti di eventuali riduzioni, esclusioni o esenzioni, in quanto derogatori della regola generale di assoggettamento al tributo di chiunque occupi o detenga immobili nel territorio comunale.

L’ordinanza assume una portata significativa sul piano pratico: essa richiama i Comuni alla necessità di predisporre un corredo probatorio effettivo (sopralluoghi, rilievi, documentazione integrativa) quando contestano la veridicità delle dichiarazioni del contribuente in situazioni di detenzione dell’immobile; in caso contrario, il semplice scostamento tra dati dichiarati e risultanze catastali – specie se DOCFA proveniente da soggetto diverso dal detentore – non può legittimare un accertamento, né reggere al vaglio del giudice tributario.

 

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