“Nel caso di estinzione della società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese, con conseguente successione dei soci partecipanti alla compagine societaria, tale successione comporta, quanto alle obbligazioni tributarie già sorte in capo alla società poi estinta, il subentro dei soli soci che tali risultino al momento della cancellazione della società” Il principio di diritto citato viene espresso dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nell’Ordinanza 28 agosto 2025 n. 24135 (Pres. Perrino, Rel. Succio).
Su questa base la Suprema Corte accoglie parzialmente un ricorso della società e dei soci, ricorso nel quale uno specifico motivo (l’ottavo) censura la sentenza della CTR per violazione e falsa applicazione dell’art. 43 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in quanto coinvolto nell’accertamento era un soggetto che non è succeduto alla società estinta avendo ceduto la sua quota di partecipazione del 50% all’altro socio, rimasto pertanto unico socio al 100%, ed essendo detta variazione della compagine sociale stata correttamente registrata presso il Registro delle Imprese di Agrigento
Il motivo viene ritenuto fondato limitatamente al profilo della controversia concernente l’accertamento nei confronti della società e l’identificazione della qualità dei successori.
I Giudici di Legittimità ritengono che debba applicarsi e ribadirsi nuovamente, con convinzione, il principio già enunciato (Cass. 4/10/2022, n. 28830; in linea, anche Cass. 1/04/2022, n. 10645) in forza del quale se è vero che l’estinzione della società comporta la prosecuzione del giudizio per effetto della successione alla società dei soci, nondimeno questo riguarda i soci che tali fossero risultati al momento della cancellazione della società (Cass., Sez. Un., 12 marzo 2013, n. 6070; Cass., Sez. II, 11 maggio 2022, n. 14859; Cass., Sez. V, 4 gennaio 2022, n. 2). Diversamente, l’accertamento della corretta preventiva notificazione dell’avviso alla società non può avere rilievo, anche in caso di successione dei soci per estinzione della società determinatasi nelle more del giudizio, in relazione alla posizione dei soci che si siano in precedenza avvicendati nella compagine della società partecipata e che abbiano quindi perso tale qualità al momento del verificarsi della fattispecie estintiva della società cancellata e della conseguente insorgenza della successione in capo ai soci dei rapporti pendenti già facenti capo alla società.
Deve quindi ritenersi che l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società non può produrre alcun effetto nei confronti di un socio già uscito dalla compagine societaria al momento in cui la società stessa – sia pur da tale socio effettivamente partecipata al momento in cui sorgevano le obbligazioni tributarie oggetto di rettifica ed accertamento, qui riferite al periodo di imposta 2006 – è venuta ad estinzione;
– a diverse conclusioni si perviene in relazione all’avviso di accertamento riguardante direttamente il socio in relazione al periodo antecedente alla cessione della propria quota.
