Studi di settore: va considerata la ridotta capacità lavorativa in caso di un secondo lavoro.

by Luca Mariotti

La Corte di Cassazione nella Sentenza 10 febbraio 2016, n. 2623 ricorda che in tema di studi di settore il contribuente può allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la propria attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento.

Nel caso specifico è allora possibile che sia giustificato un reddito inferiore al risultato di Gerico (si veda la Cassazione 3415/2015) sul presupposto dello svolgimento di una seconda attività lavorativa.

Su questa base è da ritenere che il contribuente possa provare tutti gli elementi che attestino la difformità dell’attività esercitata rispetto allo standard, come ad esempio il tempo dedicato al lavoro ovvero i mezzi impiegati: tali elementi vanno necessariamente elaborati in contraddittorio pena la nullità dell’atto di accertamento da studi di settore.

Nel caso in contestazione il contribuente (geometra) aveva chiesto la disapplicazione dello strumento standardizzato in quando il reddito professionale non era da considerare normale in quanto ovviamente decurtato per lo svolgimento anche di un’altra e diversa attività (amministratore di condominio).

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