Spese di causa? Si liquidano sulla base del d.m. 55/2014.

by Luca Mariotti

La seconda sezione della Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 21486 del 31 agosto 2018 (Pres. Petitti, Rel. Grasso), decide sul ricorso avverso la liquidazione delle spese di causa effettuata dalla Corte di Appello di Perugia che si era basata sul decreto n. 140 del 2012 del Ministero di Grazia e Giustizia anziché sul successivo decreto n. 55 del 2014. Ed esprime degli interessanti criteri che riteniamo di condividere coi nostri lettori giacché possono trovare certamente applicazione anche nella liquidazione delle spese relative al giudizio tributario.  Il criterio esplicitato dai Giudici è infatti quello per cui è il d.m. n. 55/2014 a stabilire i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa.

Per la Corte il decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014, nella parte in cui determina un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4) non può considerarsi derogativo del decreto n. 140, emesso dallo stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, al suo art. 1, comma 7, dispone che «In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa».

Ma il d.m. n. 140 risulta essere stato emanato (d.l. n. 1/2012, conv. nella L. n. 27/2012) allo scopo di favorire la liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi, così da lasciare le parti contraenti libere di pattuire il compenso per l’incarico professionale. Invece il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55, il quale non prevale sul d. m. n. 140 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poiché non è il d.m. n. 140 – evidentemente generalista e rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente – a prevalere, ma il d.m. n. 55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel regolare le spese di causa.

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