Sospensione necessaria del giudizio nell’accertamento per ristretta base partecipativa.

by Luca Mariotti

L’ordinanza della sesta sezione 27 ottobre 2017 n. 25556 (pres. Schirò, rel Manzon) torna sul tema degli accertamenti in capo a società di capitali e alla presunzione di distribuzione di utili extracontabili in caso di ristretta base sociale.

E lo fa focalizzando l’esame sulla necessità di sospendere il giudizio relativo al ricorso dei soci in attesa della decisione della questione a monte, che riguarda ovviamente l’accertamento in capo alla società. Si tratta dunque di una sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.

Da notare che oggi tale regola è direttamente presente nel decreto sul processo tributario. Il D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha aggiunto all’articolo 39 del D.Lgs. 546/92 il comma 1-bis che testualmente recita: La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.

Per la Corte “In tema di contenzioso tributario, in caso di pendenza separata di procedimenti relativi all’accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, quest’ultimo giudizio deve essere sospeso, ai sensi del combinato disposto degli arti. 1 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 295 cod. proc. civ., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituendo l’accertamento tributario nei confronti della società un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, e non ricorrendo, com’è per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario”.

Quindi da rimarcare come la Cassazione giudichi sì dipendente la controversia in cui parte è il socio rispetto a quella della società, ma non veda le due cause come inscindibili, situazione che configurerebbe il litisconsorzio necessario ex art. 14 del D.Lgs. 546/92.

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